Indeducibilità dell’IVA indetraibile a seguito di accordo conciliativo
L’IVA divenuta indetraibile in esecuzione dell’accordo conciliativo rappresenta l’esito di una condotta che ha comportato un salto d’imposta e che non può, pertanto, dare luogo a componenti reddituali fiscalmente rilevanti.
Gli interessi versati in esecuzione del suddetto accordo sono, invece, deducibili integralmente sulla base delle regole generali di deducibilità del reddito d’impesa nel periodo d’imposta in cui è stato sottoscritto l’accordo.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 541 del 31 ottobre 2022, relativa al caso prospettato dalla società Alfa, le cui incorporate, Beta e Gamma, sono state destinatarie di alcuni avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio ha contestato l’inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di fatturazione da parte di diversi consorzi, da considerare assimilati a rapporti di lavoro dipendente, con il conseguente recupero dell’IVA detratta
A fronte della decisione di primo grado favorevole all’istante e del ricorso in appello presentato dall’Ufficio, le parti hanno sottoscritto un accordo quadro di definizione delle contestazioni da cui emergeva, da un lato, la genuinità delle operazioni e, dall’altro, la circostanza che Beta e Gamma, oltre a ricevere dai consorzi fatture per prestazioni di servizi, contabilizzavano ricavi nei confronti dei consorzi stessi a seguito del riaddebito dei contributi versati per il personale senza l’addebito dell’IVA ex art. 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972.
Il dubbio interpretativo è relativo, in primo luogo, alla deducibilità dal reddito di impresa dell’IVA indetraibile derivante dall’accordo conciliativo e, in secondo luogo, alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui la società istante può eventualmente dedurre le predette somme.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non può essere riconosciuta alla società istante la deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, del costo corrispondente all’IVA divenuta indetraibile e dalla stessa versata all’Erario in esecuzione dell’accordo conciliativo.
Infatti, nel caso di specie, l’indetraibilità dell’imposta non è ricollegata ad una delle cause indicate dalla R.M. n. 869/E/1980, né ha carattere oggettivo, bensì rappresenta la conseguenza del comportamento adottato da Beta e Gamma che, in sede di riaddebito ai consorzi dei contributi per il personale, non hanno assoggettato a IVA gli importi corrispondenti.
In particolare, la condotta di Beta e Gamma è stata qualificata nell’accordo quadro di conciliazione come un comportamento che viola il principio di inerenza applicabile, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, agli effetti dell’IVA e come fonte di “situazioni abusive” e ha comportato un salto d’imposta di cui hanno beneficiato le società in questione, in quanto sui medesimi componenti Beta e Gamma hanno detratto l’imposta assolta sugli acquisti, applicando, invece, il titolo di esclusione di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 sui correlati riaddebiti.
Del resto, se tali società avessero fatturato il riaddebito dei contributi per il personale ai consorzi applicando correttamente l’IVA, non sarebbero state gravate da alcun onere in quanto avrebbero avuto la possibilità di recuperare in rivalsa nei confronti dei consorzi stessi l’IVA ordinariamente versata all’Erario, facendo venire meno le ragioni che hanno giustificato, in sede di conciliazione, la riqualificazione come indetraibile dell’IVA versata in relazione alle fatture passive ricevute dai consorzi e garantendo così la neutralità dell’imposta.
Pertanto, il costo corrispondente all’IVA divenuta indetraibile e versata dalla società istante all’Erario in esecuzione dell’accordo conciliativo non dà luogo a componenti reddituali fiscalmente rilevanti in quanto si è in presenza di componenti che non rappresentano un fattore produttivo dell’attività dell’istante.
Riguardo alla deducibilità degli interessi versati dalla società istante in esecuzione dell’accordo conciliativo, l’Agenzia ha precisato che agli stessi non si applica l’art. 96 del TUIR e che sono integralmente deducibili sulla base delle regole generali di deducibilità del reddito d’impesa nel periodo d’imposta in cui è stato sottoscritto l’accordo conciliativo che ne ha previsto il pagamento.