Le indicazioni INPS sui nuovi congedi parentali
Con la Circolare 27 ottobre 2022, n. 122, l’INPS fornisce chiarimenti sulle nuove regole applicabili alla tutela della genitorialità per i lavoratori subordinati e iscritti alla Gestione separata inerenti alle modifiche apportate in materia dal D. Lgs. n. 105/2022 al D. Lgs. n. 151/2001.
La normativa
Si premette che il D. Lgs. m. 105/2022 (c.d. decreto “Equilibrio”), in vigore dal 13 agosto 2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Tali disposizioni si applicano, per espressa previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.
Li istruzioni INPS
Sulla scorta della Circolare in oggetto, il nuovo congedo di paternità obbligatorio consiste nell’astensione dal lavoro, nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino, per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio.
Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, compete un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione globale giornaliera, mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’INPS.
Il D. Lgs n. 105/2022 ha aumentato da6 a 9 mesi il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, nonché l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.
A ciascun genitore competono 3 mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.
Il D. Lgs. n. 105/2022. riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale: la possibilità di fruizione dei tre mesi di congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
Anche per il padre lavoratore autonomo, l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del decreto Equilibrio (13 agosto 2022).
È introdotta la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
Per potere indennizzare i “periodi antecedenti di maternità” è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i periodi indennizzabili di maternità.
Durante tali “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
Possono essere indennizzati i soli periodi dal 13 agosto 2022.