Adempimenti & Dichiarazioni

Modello 770 e mancata compilazione del quadro SO: le sanzioni non sono cumulabili


Una società fiduciaria autorizzata all'esercizio dell'amministrazione di patrimoni per conto terzi (legge 23/11/1997), è altresì autorizzata, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1 D. Lgs. 461/1997 ad intervenire "anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi" nelle operazioni per le quali non sia esercitata la facoltà di opzione ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 (applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ed Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio).

La società fiduciaria è soggetta agli obblighi inseriti dall'art. 10, comma 1 del citato decreto, ossia la comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente.

Tale comunicazioni debbono avvenire mediante la presentazione del modello 770, quadro SO

Cosa fare nel caso in cui - relativamente al periodo d'imposta 2020- la società abbia dimenticato di inserire l'elenco delle operazioni nel quadro SO?

E' possibile presentare un modello 770 integrativo?

Quali le sanzioni?

Le sanzioni debbono essere calcolate singolarmente per ogni operazione o è possibile qualificare l'illecito amministrativo come "formale" e cumulare la sanzione ex art. 12 del D.Lgs. 472/97?

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n° 517/2022 ha dapprima ricordato quanto prevede il suddetto art. 10, comma 1, ossia che "sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni".

Con successivo decreto del MEF (2 marzo 199) fu disposto che tali operazioni dovessero essere comunicate mediante compilazione del quadro SO del modello 770 (vedi istruzioni)

 

ricordando, però che l'obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, in quanto in questi casi le operazioni sono assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli stessi intermediari.

Nel caso in esame la società fiduciaria, resasi conto di aver dimenticato di inserire le operazioni (anche solo suscettibili di produrre reddito) nel quadro SO del modello 770/2021 potrà, dunque:

  • presentare un modello 770/2021 integrativo;
  • regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati ex art. 10, comma 1, D. Lgs 461/1997 pagando una sanzione relativa ad ogni singola operazione (516,46 per ogni violazione) con la possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs 472/97.

Non è possibile procedere con il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs 472/97 in quanto "il ricorso a detto istituto è consentito ai soli uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione".