Diritto

Responsabilità solidale negli appalti di servizi di logistica


La Risposta a interpello 17 ottobre 2022, n. 1, del Ministero del lavoro, riguarda l’art. 37-bis del D.L. n. 36/2022 (legge n..79/2022), in sostituzione dell’art. 677-bis cod. civ., con cui viene chiarita l'applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all'applicazione del regime di solidarietà, nell'ipotesi di appalto di prestazione di più servizi recentemente modificata dal Decreto PNRR 2.

 

L’interpello

Nello specifico, le OO.SSS. hanno formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del lavoro in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’arti. 1677-bis cod. civ.

La risposta del Ministero del lavoro

Con la risposta il esame, il Ministero del lavoro ha confermato che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, disciplinati dall’art. 1677-bis cod. civ., trovano applicazione le disposizioni in materia di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

L’art. 1677-bis cod. cov., recentemente modificato, regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

Il rinvio alle disposizioni sul contratto di trasporto non preclude tuttavia l’applicazione delle norme sulla solidarietà negli appalti, infatti:

- la figura contrattuale di cui all’art. 1677-bis cod. civ. configura pur sempre un’ipotesi di contratto di servizi, come si deduce anche dalla sua collocazione nel titolo III, Capo VII, cod.civ.;

- il rinvio alle norme sul contratto di trasporto avviene se solo “in quanto compatibili”. Tale vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà;

- la responsabilità solidale non è limitata nemmeno dalla vigenza dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, in quanto quest’ultimo opera limitatamente al contratto di trasporto essendo incompatibile con le disposizioni sugli appalti;.

- le norme in materia di responsabilità solidale negli appalti devono essere interpretate estensivamente per garantire una adeguata tutela ai lavoratori.

Conseguentemente, anche per gli appalti di più servizi della logistica trova applicazione l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (contenente attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) con cui si stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”.