Rapporto di lavoro

Indennità di malattia e maternità per lavoratori dello spettacolo


La legge 15 luglio 2022 n. 106 ha previsto, al comma I articolo 10, che a decorrere dal 1° luglio 2022, l’importo del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro per i lavoratori dello spettacolo aventi contratto di lavoro a tempo determinato.

Con il messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022, l’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti circa il calcolo dei periodi antecedenti e successivi all’entrate in vigore della normativa di cu sopra; in particolare:

  • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
  • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.