Sussidi concessi alle imprese per l'emergenza da covid-19: trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 18 ottobre 2022, n. 516, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la finalità dell’agevolazione contenuta nel decreto Ristori (contributi e indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogati posta stato elergenziale) è quella di aiutare le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito una rilevante penalizzazione a causa del Covid-19.
L’interpello
Nel caso di specie la Provincia istante ha approvato con delibera la concessione di sussidi Covid-19 per l'anno 2022 a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti. Aggiunge – spiega - di sussidi straordinari, diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica ed erogati a seguito della stessa a sostegno delle imprese che sono state particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell'emergenza e che necessitano di un ulteriore supporto per poter essere accompagnate fino al completo superamento degli effetti della pandemia.
L'a Provincia evidenzia altresì che i criteri di concessione considerano in qualsiasi caso l'attività svolta entro il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza da Covid-19, da ultimo prorogato con il D.L. n. 221/2021.
Ciò posto, l'istante chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per come deliberati, si applichi la disposizione di cui all'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori).
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate chiaeisce che in base all’art. 10-bis del decreto Ristori, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Rappresenta, inoltre, che dalla delibera dell’ente istante si evince che la finalità del sussidio è quella di fornire un sostegno alle imprese che sono state penalizzate dall’emergenza epidemiologica registrando una rilevante diminuzione del volume d’affari.
Nel caso di specie la Provincia concede alle imprese fortemente danneggiate dalle misure restrittive prese per la pandemia, dei sussidi straordinari in base a dei criteri determinati con Delibera e afferma inoltre che si tratta di aiuti diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza.
Di conseguenza l’Agenzia Entrate ritiene che in base alla disposizione del decreto Ristori (art- 10-bis) i contributi di cui trattasi possano beneficiare della non rilevanza fiscale anche se erogati successivamente alla data di conclusione dello stato di emergenza. Si tratta, infatti, di aiuti corrisposti alle imprese, o lavoratori autonomi, a seguito dell’emergenza epidemiologica, quindi la loro finalità è in linea con quella indicata dalla norma.