Agevolazioni

Tax credit imprese energivore nel caso di conferimento d'azienda


Con la risposta ad interpello n. 512/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sull’applicabilità del credito d’imposta in favore delle imprese energivore previsto dal Decreto Energia (decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022) e aumentato con il Decreto Ucraina (Decreto Legge n. 21/2022) anche nel caso di conferimento d’azienda avvenuto nel 2019.

Per le Entrate, nel caso di conferimento d’azienda avvenuto nel 2019, l’impresa può beneficiare dell’aiuto purchè risulti effettivamente iscritta nell’elenco del 2022. Per determinare l’importo del tax credit con riferimento al primo semestre 2019, occorre considerare il valore indicato per le imprese non ancora costituite.

Nella richiesta di parere prevenuto all’Amministrazione finanziaria, l’impresa istante fa presente di aver effettuato un conferimento d’azienda nel 2019 con cui ha dato inizio alla propria attività produttiva per effetto dell’acquisizione di un impianto siderurgico e chiede delucidazioni rispetto all'applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 con particolare riferimento ai seguenti aspetti: se, a seguito del conferimento di azienda avvenuto con atto del  2019 ed avente efficacia a partire dal 1° luglio 2019, possa beneficiare del credito di imposta suddetto relativamente ai costi sostenuti nel secondo semestre 2022 e, nel caso di risposta affermativa, in quale modo, tale beneficio debba essere determinato.
L’impresa riferisce altresì di essere iscritta nell’elenco di cui all'articolo 6,
comma 1, del DM dell'anno 2022 [e, quindi, per un intervallo temporale in cui ricade il periodo oggetto di agevolazione (i.e. il secondo trimestre 2022)].



L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha evidenziato che la società, pur risultando già costituita alla data del 1° gennaio 2019, ha iniziato a produrre dal 1° luglio 2019, per effetto dell'acquisizione dell'impianto siderurgico, pertanto, non ha sostenuto costi energetici con riferimento al primo semestre 2019, mentre risultano sostenuti costi per l'impianto produttivo da parte del soggetto conferente, titolare dell'impianto, nel primo trimestre 2019 e fino al 30 giugno 2019.

Ciò premesso, l’Agenzia rinvia alla circolare 13/E del 2022 con riferimento al campo di applicazione soggettivo del credito d’imposta in esame, ricordando che, in base alle delucidazioni fornite con tale provvedimento, le imprese che risultino iscritte nell'elenco, per l'anno 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del DM, possono fruire del credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022, mentre relativamente al secondo trimestre 2022, possono fruirne le imprese energivore non ancora costituite, rispettivamente, alla data del 1° ottobre 2019 (per il credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022) e alla data del 1° gennaio 2019 (per il credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022).
Per tale motivo ritiene che l’Istante disponga dei requisiti per accedere al credito d'imposta in commento.

Restando inteso che, come precisato nella circolare n. 13/E, par. 2.1, qualora l'impresa " non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati".


Con riferimento al dubbio sulla determinazione del beneficio, l’Amministrazione finanziaria osserva che, ai fini dell'individuazione del parametro iniziale di riferimento, la società è un
soggetto giuridico diverso rispetto alla conferente e, come tale,
non può utilizzare i dati di consumo relativi al POD dell'impianto sostenuti dalla
conferente medesima per il periodo antecedente l'operazione societaria di conferimento, pertanto, i costi della componente energia elettrica relativi all'impianto considerato sostenuti nel periodo primo trimestre 2019 (considerato "iniziale parametro di
riferimento" dall'articolo 4 del DL 17 del 2022 sopra citato) non possono essere utilizzati dall’istante, ai fini del raffronto con i costi sostenuti nel primo trimestre 2022.

In capo all'Istante - che risulta già costituita alla data del 1° gennaio 2019, ma è rimasta inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e, sulla base di quanto sopra precisato, è priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 (costo medio per kWh della componente energia elettrica), da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022 – deve dunque applicarsi il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26
euro/MWh (così come indicato nel paragrafo 2.1 della circolare n. 13/E del 13 maggio 2022).


Si rammenta che il bonus energia consiste in un’agevolazione fiscale nella forma di credito d’imposta inizialmente pari al al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
L’articolo 5 del Decreto cosiddetto Ucraina ha aumentato la misura dell’aiuto al 25%.