Fisco

Sgravio IVA escluso se la società “tax free” agisce in base ad un contratto di mandato con rappresentanza


Lo sgravio dell’IVA concesso agli acquisti effettuati in Italia dai viaggiatori extracomunitari non si applica alle operazioni di acquisto e rivendita dei beni effettuate in base allo schema del mandato con rappresentanza, in particolare quando il mandante non solo non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 60 del 12 ottobre 2022, esaminando il caso esposto da una società identificata ai fini IVA in Italia che intende implementare una app per consentire ai viaggiatori extra-UE di effettuare acquisti di beni con lo sgravio dell’imposta.

La società opererebbe in base allo schema del mandato con rappresentanza, assumendo il ruolo di mandante, mentre il cliente extra-UE quello di mandatario nell’acquisto, in nome e per conto del mandante, di beni nel territorio comunitario da trasportare al di fuori della UE nei bagagli personali dei viaggiatori.

Il dubbio della società è se sia applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori extracomunitari in applicazione dello schema del mandato con rappresentanza.

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere ricordato quali sono le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla citata disposizione, ha richiamato il contenuto del principio di diritto n. 8/E/2020, secondo cui è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra-UE quando non sono rispettati i vincoli contrattualmente imposti (es. l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) non contemplati dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Il rimborso deve, infatti, intendersi dovuto, da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, al verificarsi delle condizioni ivi previste, risultando per contro illegittimo qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia diretto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia ha, inoltre, richiamato l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, per la quale la detrazione dell’imposta compete in ragione delle spese effettivamente sostenute che abbiano comportato la piena disponibilità materiale/giuridica dei beni.

Nel caso oggetto della risoluzione n. 60/2022, deve pertanto ritenersi esclusa la possibilità di beneficiare dello sgravio dell’IVA previsto dal citato art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, in quanto la società mandante non solo non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.