Fisco

Soggette a IVA le royalties per l’utilizzo di piattaforme on line


 Le royalties corrisposte dal laboratorio di analisi per l’utilizzo del marchio e della piattaforma on line al fine di realizzare referti diagnostici ed elaborare protocolli di alimentazione/integrazione personalizzati sono soggetti a IVA con l’aliquota ordinaria.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 504 del 12 ottobre 2022, relativo al trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, all’utilizzo, da parte di un laboratorio di analisi, di una piattaforma on line gestita da una società titolare di un marchio per la realizzazione di referti diagnostici personalizzati e l’elaborazione di protocolli di alimentazione/integrazione ad personam, remunerato con il pagamento di royalties.

Il servizio che la società istante fornisce al laboratorio di analisi consiste, dunque, nel mettere a disposizione la piattaforma elettronica tramite la quale il laboratorio realizza il referto diagnostico personalizzato ed il protocollo di alimentazione/integrazione personalizzato, destinato al cliente finale del servizio, formulato sulla base dell’algoritmo di proprietà dell’istante.

A fronte della concessione dell’utilizzo del marchio e della piattaforma on line, il laboratorio di analisi corrisponderà alla società istante delle royalties, calcolate sulla base del numero di test eseguiti e rendicontati nella piattaforma.

Tali compensi rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi riconducibili, ai fini IVA, nell’ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti che, in presenza dei requisiti soggettivi e territoriali, devono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia ha, inoltre, osservato che sia l’art. 11 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sia alcuni documenti di prassi indicano che l’istituto dell’interpello verte esclusivamente su questioni “concrete e personali” riferibili all’istante. Nel caso prospettato, i quesiti, pur riguardando anche altri soggetti, sono stati presentati dalla società interpellante e, per tale motivo, non possono ricevere riscontro, senza che si determinino gli effetti propri del silenzio di cui al citato art. 11 della L. n. 212/2000.