Agevolazioni

Tax credit librerie 2022: sportello aperto per le domande fino al 28 ottobre


La Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso anche per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta istituito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 319-321) in favore degli esercenti che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (cosiddetto tax credit librerie), aggiungendo alle risorse stanziate per questa misura, 10 milioni di euro per ciascuna annualità.


Secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito del Ministero della Cultura (Direzione Generale Biblioteche e diritto d’Autore), per vedersi riconosciuto il credito di imposta, nel rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale del MIC e del MEF repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2021, gli interessati potranno trasmettere le relative istanze dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante il portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Il Ministero precisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Chi abbia già presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, è comunque tenuto ad effettuare una nuova registrazione.


Come presentare la domanda


Come anticipato, la domanda per accedere al tax credit librerie 2022 può essere presentata esclusivamente in via telematica fino al 28 Ottobre 2022, registrandosi al portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/, accedendo alla sezione ‘SPORTELLO DOMANDE’ > ‘Registrazione Utente ’ > ‘Compila e scarica la richiesta di registrazione ‘, dedicata alla compilazione della richiesta di registrazione; si ricorda che tale procedura dovrà essere rieffettuata ogni anno.

Per procedere alla registrazione occorrerà inserire i dati dell’impresa beneficiaria e i dati del legale rappresentante.

Dopo aver effettuato la procedura di registrazione, il sistema genera un file di domanda in pdf  che dovrà essere firmato digitalmente, formato di firma CADES-BES, dal legale rappresentante dell’impresa esercente.


Il Ministero informa che alcuni dati riferiti all'esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio; pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati; inoltre, non sarà data alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data
di presentazione della domanda.

Il MIC mette a disposizione una guida sul portale dedicato all’agevolazione per facilitare la compilazione e la presentazione della domanda e un indirizzo email per la richiesta di informazioni: taxcreditlibrerie@cultura.gov.it


Tax credit librerie. In cosa consiste


Il credito d’imposta librerie è un’agevolazione fiscale il cui importo è parametrato con riferimento a diverse voci di spesa.

Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e
usati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), possono accedere a tale credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
L’ammontare del credito d’imposta fa riferimento anche, ma non solo al fatturato della libreria secondo quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto ministeriale n. 268 del 4 giugno 2020.

Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129
del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi. Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
Il credito viene riconosciuto dando la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

Parametri per il calcolo del credito di imposta

Il credito d'imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:


  1. imposta municipale unica - IMU;

  2. tributo per i servizi indivisibili - TASI;

  3. tassa sui rifiuti - TARI;

  4. imposta sulla pubblicità;

  5. tassa per l'occupazione di suolo pubblico;

  6. spese per locazione, al netto IVA;

  7. spese per mutuo;

  8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.


Le voci sopra elencate prendono in considerazione gli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta di credito di imposta. 
Per ciascuna delle voci è fissato un massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto Interministeriale repertorio n. 215 del
24/4/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7/6/2018 n. 130.


Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), del summenzionato decreto sono da riferirsi ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.


Requisiti per accedere


Per accedere al tax credit librerie 2022, è necessario operare nel settore della vendita al dettaglio dei libri nuovi o usati avendo come codici ATECO principali quelli indicati innanzi e inoltre:

  • avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i
benefici;
  • aver sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato unicamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; esso non concorre alla formazione del reddito, ma l’importo fruito va comunque indicato nella dichiarazione dei redditi dello stesso periodo in cui l’aiuto è stato riconosciuto e in quella del periodo di imposta in cui il credito viene effettivamente utilizzato.