Lavoro

Inps: rimborsi ai professionisti senza cassa


Con Circolare 3 ottobre 2022, n. 107, l’INPS recepisce il dettato della Corte Costituzionale in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari. Il versamento risulta dunque dovuto con effetto retroattivo ma senza l’applicazione, da parte dell’Istituto, delle sanzioni civili.

 

Premessa

Si premette che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 104/2022, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come interpretato dall’arti. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari di cui all’art. 22 della legge n. 576/1980 (“Riforma del sistema previdenziale forense”).

Nella stessa sentenza n. 104, è stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del detto D.L. n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Argomentazioni dell’INPS

Prendendo atto dalla pronuncia della Consulta, l’INPS fa presente che gli effetti della sentenza n. 104, si dispiegano su tutte le categorie di professionisti indicate nella Circolare n. 99/2011, con la quale l'Istituto previdenziale ha comunicato l’obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri:

1. i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
2. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;

3. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano
esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi
Statuti o regolamenti.

Stante quanto illustrato in precedenza, l'INPS fa presente che l’esclusione delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza ma che devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata:

1) si applica fino all’anno di imposta 2011 (periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica);

2) si estende esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della norma di interpretazione autentica;

3) avviene d’ufficio, senza necessità di presentazione di domanda da parte dei soggetti interessati.

I professionisti interessati dovranno inviare le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto con successivo messaggio.