Credito diffida accertativa: termine di prescrizione
Con Parere 30 settembre 2022, n. 1959, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.
I chiarimenti dell’INL
Con il parere n. 1959/2022, l’INL - preso atto del rilevante principio di diritto, sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 afferente all’esatto momento in cui decorre la prescrizione dei crediti da lavoro – ha chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio di diritto il pubblico impiego.
La diffida accertativa per crediti patrimoniali potrà essere impartita solo con riguardo a quei crediti da lavoro rispetto ai quali non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione, il quale, sulla scorta dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, in nessun caso può decorrere in costanza di rapporto di lavoro.
Per i crediti da lavoro trova applicazione prevalentemente il disposto dell’art. 2948 c.c., secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale (art. 2948, n. 4, c.c.) e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948, n. 5, c.c.) si prescrivono nel termine quinquennale. Invece la prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., assume nella materia lavoristica rilievo residuale.
Sul punto l’INL si era già espresso con nota n. 595/2020, e aveva concluso, attesa l’incertezza e la necessità di un ulteriore passaggio valutativo, non demandabile al personale ispettivo, invitandolo a considerare unicamente i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione non fosse ancora maturato, indipendentemente dalla costanza del rapporto di lavoro.
La recente sentenza della Cassazione n. 26246/2022, considera del tutto superati i precedenti e incerti orientamenti giurisprudenziali, muovendo dal presupposto che le modifiche normative introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015 hanno inciso in modo rilevante sulle ipotesi di licenziamento illegittimo, al punto da rendere la tutela reintegratoria residuale rispetto al meccanismo risarcitorio. Tutto ciò ha reso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata e, conseguentemente, non assistito da un regime di stabilità.
Secondo la Corte risulta, quindi, del tutto superflua ogni possibile valutazione circa la presenza o meno di un timore da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso. La condizione di timore del lavoratore risulta quasi in re ipsa, tanto da condizionare anche la decorrenza del termine prescrizionale dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, che non potrà decorrere se non alla cessazione del rapporto stesso.
Da ciò l’INL, confermando la necessità che la diffida accertativa venga impartita unicamente nei confronti dei crediti da lavoro non prescritti, in ragione dei requisiti che deve avere il credito, si conforma al nuovo orientamento giurisprudenziale in punto decorrenza della prescrizione.
La diffida accertativa, disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, viene adottata, del resto, dagli ispettori del lavoro qualora si accerti l’esistenza, a favore del lavoratore, di un credito patrimoniale certo (la cui esistenza risulta quindi provata), liquido (ossia determinato nel suo ammontare), ed esigibile (non sottoposto a termini o condizioni che ne impediscano la riscossione).