Decreto “Aiuti-ter”: crediti d’imposta per agricoltura e pesca
Il decreto “Aiuti-ter” (Decreto legge n.144/2022) prevede benefici anche per gli operatori esercenti attività agricole e della pesca, concedendo contributi sotto forma di crediti d’imposta in relazione agli acquisti di carburante.
Con il dichiarato fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, l’art.2 del citato decreto “Aiuti- ter”, in vigore dal 24 settembre 2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, per gli acquisti di gasolio e benzina, effettuati nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 e documentati dalle relative fatture d’acquisto, utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
E’ stato concesso, altresì, alle menzionate imprese e a quelle esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. Analogamente al precedente, anche tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura pari al 20%, al netto dell’IVA, delle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 e documentati dalle relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta complessivo è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, entro la data del 31 marzo 2023.
Tale credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile concernente l’IRAP e non rileva ai fini del rapporto, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, per determinare gli importi deducibili degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, nell’ambito della determinazione del reddito imponibile d’impresa. Tuttavia, il medesimo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
L’intero importo del credito è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, “fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari” iscritti nell’apposito albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione del credito deve rispettare le modalità stabilite dall’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge n.34/2020 (decreto Rilancio) “per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”; in caso contrario saranno considerati nulli.
Ai fini del perfezionamento della cessione del credito, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito in oggetto.
Il credito d’imposta dovrà essere fruito dal cessionario con le stesse modalità che avrebbe utilizzato il cedente e comunque entro la data del 31 marzo 2023.
Al riguardo uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplinerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta in esame.
Entro il 16 febbraio 2023 i soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dal 24 settembre 2022.