Regimi di rivalutazione, riallineamento e affrancamento: attivate le modalità di revoca
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento direttoriale 29 settembre 2022, n. 370046, riguardante la modalità e i termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’art. 1, commi 624 e 624-bis, della legge n. 234/2021, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020.
Premessa normativa
Si premette che l’art. 1, commi 622 e 623, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha recato modifiche alla disciplina dei regimi previsti dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto)(legge n. 126/2020).
Il successivo comma 624 ha introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione per la disciplina di cui al detto art. 110. Nel medesimo comma 624, al fine di definire le modalità e i termini per l’esercizio della predetta facoltà di revoca, si rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, specificando altresì che la revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate.
Di seguito, l’art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2022 (legge n. 25/2022), ha introdotto il comma 624-bis alla legge di Bilancio 2022, consentendo ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca prevista dal comma 624 la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.L. n. 104/2020.
Il Provvedimento n. 370046/2022
Nello specifico, l’art. 2 chiarisce che le disposizioni del Provvedimento n. 370046/2022, riguardano i soggetti che, al 29 settembre 2022, abbiano perfezionato l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta. Si tratta dei soggetti che hanno validamente indicato le operazioni in esame nel quadro RQ del modello REDDITI 2021 (indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive), nonché i soggetti che, pur avendo omesso tale adempimento, abbiano integrato – sempre entro tale data - le relative dichiarazioni con il quadro RQ completo (cfr. Circolare n. 6/2022 e Risposta a interpello n. 443/2022).
Per quanto riguarda i beni per i quali è possibile esercitare l’opzione, l’art. 4 del Provvedimento indica che vi rientrano tutti i beni oggetto delle operazioni disciplinate dall’art. 110 del decreto Agosto e che, quindi, il procedimento non risulta confinato ai marchi e all’avviamento. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la revoca ha ad oggetto le singole attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati e che essa deve essere esercitata per l’intero importo delle attività oggetto di rivalutazione o di riallineamento selezionate.
La revoca riporta, in base all’art. 5 del Provvedimento, i valori fiscali dei beni a quelli ante rivalutazione o ante riallineamento ai fini degli ammortamenti e delle plusvalenze o minusvalenze; allo stesso modo, cessa il vincolo di sospensione d’imposta sulla corrispondente parte del patrimonio netto; è possibile mantenere gli effetti della rivalutazione ma revocare in modo autonomo l’opzione per l’affrancamento del saldo attivo, il quale torna così in sospensione d’imposta.
La dichiarazione integrativa
Circa gli adempimenti, il Provvedimento precisa all’art. 7 che è necessario presentare una dichiarazione integrativa per l’annualità 2020, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento stesso, ossia perentoriamente entro il 28 novembre 2022.
Lo stesso art. 7 esplicita gli elementi che devono essere indicati nella dichiarazione integrativa (ad es., in caso di revoca della rivalutazione, occorre indicare un importo pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti ai beni nella dichiarazione originaria e quelli per i quali viene effettuata la revoca, nonché la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta; l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto della revoca è indicato nella colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX).
Altre indicazioni riguardano il prospetto delle riserve del quadro RS (per le società di capitali) e il prospetto di riconciliazione dei valori civili e fiscali del quadro RV (per le società di persone e di capitali).
Nella dichiarazione integrativa gli interessati sono tenuti a richiedere, per intero, alternativamente il rimborso o la compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 del credito (la quale non sconta il limite di 2 milioni di euro), compilando gli appositi campi della sezione I del quadro RX; il credito può essere ceduto nell’ambito del gruppo a norma dell’art. 7 del D.M. 1° marzo 2018.
Infine, l’art. 8 del Provvedimento in esame consente ai soggetti che hanno perfezionato la rivalutazione generale con imposta del 3%, ma che avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis del D.L. 23/2020, di revocare la rivalutazione generale e di “trasmigrare” alla rivalutazione alberghiera.