Esenti IVA i servizi di diagnostica medica
I servizi di diagnostica medica effettuati da una società specializzata beneficiano del trattamento di esenzione IVA anche se non sono svolti presso il proprio laboratorio, ma presso la struttura sanitaria del committente.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 453 del 9 settembre 2022, avente per oggetto il trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, ad una serie di prestazioni da eseguire nell’ambito di un contratto che deve essere concluso con le imprese committenti.
Ad avviso dell’Agenzia, gli esami clienti effettuati dall’istante possono, in linea di principio, essere ricondotti nell’ambito applicativo del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.
In particolare, il trattamento di esenzione si giustifica in considerazione della stretta connessione tra le attività svolte dalle parti contraenti, risultando infatti che, da un lato, il committente – in qualità di proprietario di una struttura sanitaria dotata di un proprio laboratorio di analisi – cura il rapporto con il paziente, provvedendo ai prelievi e alla raccolta del materiale biologico e, dall’altro lato, l’istante – una volta ritirati i campioni da esaminare – effettua le analisi presso il proprio laboratorio e trasmette i relativi referti al committente, che provvede a consegnarli al paziente.
Il rapporto contrattuale che viene ad instaurarsi tra le parti risulta, dunque, funzionale alla realizzazione di un’unica prestazione diretta alla diagnosi e cura della persona, così come richiesto dalla disciplina in esame.
Il regime di esenzione è applicabile anche qualora gli esami siano effettuati dall’istante, sotto la direzione sanitaria di un professionista incaricato dall’istante stesso, presso il laboratorio del committente, nel qual caso l’attività svolta dall’istante appare funzionalmente connessa, sotto il profilo tecnico-organizzativo, alla prestazione medico-sanitaria resa dal laboratorio di analisi tramite professionisti abilitati, come tale soggetta al medesimo regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento alla strumentazione e al materiale impiegato nella raccolta dei campioni da analizzare e nell’effettuazione delle analisi diagnostiche, forniti dall’istante al committente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli stesi presentano un vincolo di stretta funzionalità con le prestazioni medico-sanitarie rese al paziente (nella specie, esami clinici/diagnostici e analisi di laboratorio); devono, invece, considerarsi escluse dal regime di esenzione tutte le tipologie di beni/servizi dirette, più in generale, alla gestione tecnico-organizzativa del laboratorio di analisi.
Infine, riguardo all’attività di formazione e assistenza, può considerarsi accessoria, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, ai servizi di diagnostica esenti da IVA esclusivamente l’attività di formazione del personale strettamente funzionale all’esecuzione ontologicamente sanitaria, restando, invece, esclusa dal regime di esenzione l’attività di formazione e assistenza che assume valenza prettamente organizzativo-gestionale.