Elenco spese ammissibili al Fondo rotativo imprese turistiche
E’ stato pubblicato dal Ministero del Turismo l’elenco delle spese ammissibili riferite al sostegno alle imprese turistiche che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Con tale pubblicazione il Ministero del turismo dà dunque attuazione alla linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, individuata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui si prevede la concessione alle imprese del settore turistico di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025; siffatti contributi possono essere combinati (a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri) con finanziamenti agevolati di durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
Beneficiari della misura sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, nonchè le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici (articolo 1, comma 4 DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 ), incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
La pubblicazione dell’elenco delle spese ammissibili all’agevolazione da parte del MinTur segue a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, dell’Avviso pubblico del 5 agosto 2022, n. 10135/22 e dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Di seguito vengono riportate le spese ammissibili riferite a ciascuna linea di intervento.
Spese ammissibili con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica delle strutture (Ecobonus) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021:
- le spese per gli interventi suddetti devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015;
- le spese riferite agli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento;
- le spese per acquisti di macchine di cogenerazione, finalizzate alla produzione di energia elettrica ed energia termica; le spese per opere idrauliche ed elettriche per la messa in funzione della macchina di cogenerazione e per il collegamento agli impianti attuali; spese per la progettazione; le spese per l’espletamento delle pratiche per l’allacciamento alla connessione della rete elettrica.
Spese ammissibili relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica:
- qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
- le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.
Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
Spese ammissibili con riferimento agli Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari:
- sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
- sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
Spese ammissibili con riferimento agli interventi edilizi inclusi quelli relativi alle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e/o antisismica della struttura e/o all’eliminazione barriere architettoniche:
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- realizzazione di balconi e logge;
- servizi igienici;
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Spese ammesse per la realizzazione di piscine termali:
- la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
- la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
- relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:e.3.1) vasche per balneoterapia; e.3.2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari; e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango; e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini; e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
Spese ammesse per gli interventi di digitalizzazione:
- acquisto di modem, router e impianti wifi;
- realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Le spese per l’acquisto/rinnovo arredi, ivi inclusa l’illuminotecnica devono riguardare beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura ricettiva relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
Da ultimo, le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a) a f), del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, sono ammesse nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.