Rapporto di lavoro

Agevolazioni per lavoratori provenienti da crisi d'impresa


Con la Circolare 7 settembre 2022, n. 99, l’INPS fornisce istruzioni utili per utilizzare l’esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi.

 

La normativa                             

Si premette che l’art. 1, comma 119, della legge n. 234/2021, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 21/2022 (legge n. 51/2022),  ha previsto che l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), possa essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

L’agevolazione spetta, altresì, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Le istruzioni INPS

Con la Circolare in esame, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, evidenziando che i soggetti che possono fruire dell’esonero contributivo sono tutti i datori di lavoro, a prescindere che abbiano o meno la natura di imprenditore, esclusa la P.A.

Sono incentivabili tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato volti a promuovere lo stabile riassorbimento dei lavoratori provenienti dalle aziende in crisi, inclusi quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e quelle a scopo di somministrazione anche se la stessa viene resa verso l’utilizzatore a tempo determinato. Ne restano quindi esclusi il contratto di lavoro intermittente (anche se a tempo indeterminato), le prestazioni di lavoro occasionale e il contratto di lavoro domestico.

L’incentivo spetta per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ed è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (euro 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo (in caso di part time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto).

Non sono oggetto di sgravio i premi e i contributi all’INAIL, il contributo dovuto al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR, il contributo ai fondi di solidarietà bilaterali e il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

In caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Riguardo alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, la misura spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. L’esonero può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda (v. art. 2112 c.c.).

Inoltre, si ritiene che l’esonero possa essere riconosciuto anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

L’INPS ritiene che l’esonero non è subordinato alle ulteriori specifiche condizioni previste per l’esonero per l’occupazione giovanile.

In capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento.

L’esonero contributivo per le imprese in crisi non è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e non è concesso nei limiti e alle condizioni del Temporary framework.

Infine, si evidenzia che l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo pieno ed indeterminato i soggetti percettori della NASPI, mentre non è cumulabile con altre misure di tipo economico e contributivo.