Diritto

Visto di conformità per soci STP


Con la Risoluzione 4 marzo 2022, n. 10/E, l’Agenzia Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla società tra professionisti (STP) esercente attività di assistenza fiscale.

La risoluzione n. 23/E/2016

Si premette che con Risoluzione n. 23/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il professionista esercitante attività di assistenza fiscale nell’ambito di una “società tra professionisti” (“STP”), iscritta all’Ordine competente, può rilasciare il “visto di conformità” ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 utilizzando la partita IVA della STP abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Questa possibilità era già prevista (v. D.M. 18 febbraio 1999 e Circolare n. 7/E/2015), per il socio di associazione professionale, di società semplice o società commerciali di servizi contabili già autorizzato a rilasciare il “visto di conformità” utilizzando la partita IVA della società o associazione professionale.

A rafforzare tale tesi sta il fatto che nella STP, rispetto alla società commerciale di servizi contabili, i soci sono professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare in ogni caso la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

La Risoluzione n. 10/E/2022

La Risoluzione n. 10/E/2022, supera parzialmente le indicazioni fornite con la precedente Risoluzione n. 23/E/2016, al fine di recepire gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, affermando che il professionista che esercita l’attività nell’ambito di una società tra professionisti (STP) può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità anche qualora la maggioranza del capitale sociale non sia detenuta da professionisti iscritti nei relativi Albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della STP, garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e possano esprimere la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle decisioni societarie.

Nello specifico, l’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 2011, prevede che “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. 

Tale disposizione è stata interpretata da alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali nel senso che i due requisiti di partecipazione ivi indicati maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società, ma questa impostazione non è stata valorizzata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha chiarito come al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro concorrenziali, vada privilegiata l’interpretazione della norma secondo cui i due requisiti della maggioranza dei due terzi «per teste» e «per quote di capitale» ex art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, non vengano considerati cumulativi (v. segnalazione AS1589 del 12 giugno 2019).

Secondo l’Autorità garante occorre valorizzare la ratio sottesa alla richiesta di tali due requisiti, rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, ma tale obiettivo può essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance.

In sostanza, secondo l’Autorità garante, in base al modello societario adottato per la STP, possono essere adottati dei patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, sulla base degli strumenti offerti dal codice civile.

In attesa dell’invocato intervento normativo, con la Risoluzione n. 10/2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, per l’iscrizione del socio professionista di una STP nell’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, non è necessario che i soci professionisti possiedano la maggioranza del capitale sociale della STP, essendo sufficiente che tali soggetti detengano il controllo dei diritti di voto, attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie”, in modo da garantire la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle decisioni societarie.