Stabile organizzazione in Italia: l'Ade risponde ai quesiti in merito alla corretta presentazione della pratica
Una società di diritto statunitense priva di stabile organizzazione in Italia desidera procedere con la procedura di identificazione ai fini Iva in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale che viene riconosciuto nella figura di un soggetto che svolge un'attività professionale.
L'art.1, comma 4 del DPR 441/97 dispone che "il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da una lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio iva con le modalità previste dall'art. 35 del DPR 633/72". La condizione necessaria è che tale comunicazione venga effettuata prima del passaggio dei beni/erogazione del servizio.
cosa prevede l'art. 35 del DPR 633/72?
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:
- per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
- per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
- ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente".
Su queste basi, la società statunitense ha presentato un interpello domandando all'Agenzia delle Entrate:
- cosa si intende per "lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio Iva"?;
- il rappresentante fiscale può essere una persona fisica in possesso di personale posizione Iva in qualità di professionista?
- in sede di predisposizione della dichiarazione (modello AA7/10) dev'essere barrato il campo "dichiarazione di inizio attività con attribuzione di codice fiscale" o il campo "dichiarazione di inizio attività"?
Queste le risposte fornite dall'amministrazione finanziaria tramite la pubblicazione della Risposta n° 442/2022:
- la lettera può essere prodotta in carta libera e dev'essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate contestualmente alla presentazione del Modello AA7/10; in tale lettera devono essere indicati i dati identificativi della società estera e del rappresentante fiscale. Attenzione: la lettera dev'essere sottoscritta dal soggetto che ha i poteri di firma per conto della società e per conto del rappresentante fiscale (nel caso di persona giuridica) davanti al funzionario dell'Agenzia delle Entrate;
- il rappresentante fiscale dev'essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita iva e residente in Italia; un soggetto passivo "può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti" purchè si proceda con la tenuta di contabilità separate. La società statunitense potrà avere, invece, un solo rappresentante fiscale in Italia;
- va barrato il campo "dichiarazione di inizio attività con attribuzione di codice fiscale" (modello AA7/10 per le società, modello AA9/12 per le persone fisiche).