Agevolazioni

Bonus edicole. Come presentare la domanda per il 2022


Bonus edicole: attiva la procedura per l'invio delle domande per via telematica fino al 30 settembre 2022

Da oggi, 1° settembre e fino al prossimo 30 settembre, è possibile presentare le istanze per accedere al credito d’imposta istituito in favore delle edicole per l’anno 2022.

Si può beneficiare del credito d’imposta istituito in favore degli edicolanti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, presentando l’apposita istanza esclusivamente in via telematica, a partire dall'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, cui si può accedere con Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta d’identità elettronica [“Servizi online” > “Presidenza del Consiglio dei ministri” > Dipartimento per l’informazione e l’editoria > “Credito d’imposta edicole”].

La domanda può essere presentata dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa interessata.


Le novità introdotte sul tax credit edicole dal Decreto Sostegni bis

Il credito d’imposta in favore delle edicole è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (Articolo 1 commi da 806 a 809 della Legge 30 dicembre 2019, n. 145) ed esteso dalla legge di bilancio 2021 anche agli anni 2021 e 2022, poi modificato dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 67 comma 8 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021).

Il Decreto sostegni bis, in particolare, ha escluso dal beneficio gli esercenti abilitati alla vendita al dettaglio dei giornali privi del requisito dell’esclusività.

Possono, dunque, fruire dell’agevolazione per l’anno 2022, unicamente coloro:

  • che operano in via esclusiva nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali, quotidiani e periodici le edicole situate nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti o con un solo punto vendita.

Inoltre, rispetto a quanto previsto dalla disciplina iniziale, ma come già stabilito per l’annualità 2021, anche per il 2022 rientrano nel calcolo del credito, gli importi versati nell’anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi Pos.
Restano salvi gli altri parametri per il calcolo del tax credit riferiti agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

  1. imposta municipale unica (IMU);
  2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  4. assa sui rifiuti (TARI);
  5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (per l’anno 2019, tali spese erano ammesse a condizione che l'esercente operasse come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).

Dall'anno 2020, il credito di imposta può essere altresì parametrato agli importi pagati nell'anno precedente per:

  1. servizi di fornitura di energia elettrica
  2. servizi telefonici e di collegamento a Internet
  3. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Lo stanziamento complessivo per la misura agevolativa è pari a 15 milioni di euro; la misura massima fissata per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, come per gli anni 2020 e 2021.

Per assistenza, per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda, il Dipartimento per l’editoria ha messo a disposizione un manuale utente, quale guida per l’impresa e un Help Desk, raggiungibile chiamando il numero 0664892717, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta è inoltre possibile inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it.
L’elenco dei beneficiari del credito e degli importi attribuiti verrà approvato con decreto del capo dipartimento per l’Informazione e l’Editoria al termine della fase istruttoria delle domande e sarà pubblicato online entro il 31 dicembre di ciascuno anno cui si riferisce l’agevolazione.

Si rammenta che il bonus edicole è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.