Rapporto di lavoro

Lavoro agile ed aspetti informativi: le novità in vigore dal 1° settembre 2022


Il d.l. 73/2022 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2022, n. 122 introduce una importante modifica alla disciplina vigente in materia di lavoro agile.

Definizione e caratteristiche

Il lavoro agile (o smartworking) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La disposizione contenuta nell’art. 18 della l. 81/2017 nel definire lavoro agile pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentono di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il d.m. n. 149 del 22 agosto 2022 nel dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 23 della legge n. 81 del 2017, come modificato dall’art. 41-bis del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, prevede la definizione del lavoro agile come modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.

L’accordo individuale come previsto dalla legge n. 81/2017, aveva subito una deroga durante il periodo dell’emergenza covid, successivamente, il decreto semplificazioni n. 73/2022 ripristina, dal 1° settembre 2022, l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale tra datore di lavoro e il lavoratore, pertanto, per attivare la procedura di smartworking, le parti dovranno sottoscrivere un apposito accordo scritto, sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi. Fermo restando la comunicazione semplificata degli accordi al ministero del lavoro introdotta durante il periodo emergenziale.

Cosa dovrà contenere tale l’accordo individuale?

L’accordo individuale dovrà indicare termini e le condizioni dello svolgimento in modalità agile della prestazione. In particolar modo, dovranno essere delineati:

  • La durata dell’accordo, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
  • L’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda;
  • I luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • Gli strumenti di lavoro;
  • I tempi di riposo del lavoratore;
  • Le forme di controllo della prestazione, nel rispetto di quanto previsto sia dallo statuto dei lavoratori che dalla normativa sulla privacy.

Procedura semplificata lavoro agile

L’art. 41-bis del Decreto Semplificazioni, così come modificato dalla Legge n. 122/2022, viene,  sostituito dal comma 1 dell’art. 23, Legge 22 maggio 2017, n.81, in materia di Lavoro Agile, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, e viene introdotta in maniera strutturale la procedura semplificata attraverso la quale sarà sufficiente che il datore di lavoro comunichi in via telematica gli accordi di lavoro agile al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 agosto 2022 prevede la semplificazione di tutta la procedura di trasmissione degli accordi individuali fornendo un modello da utilizzare per comunicare gli accordi di lavoro agile e le istruzioni per la compilazione.

Il modello dovrà contenere:

  • i nominativi dei lavoratori agili;
  • la tipologia del contratto stipulato;
  • l’inizio e il fine del periodo dello smartworking.

Le disposizioni del Decreto si applicano ai nuovi accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 agosto 2022, inoltre, precisa che i dati oggetto di trasmissione telematica sono resi disponibili anche all’INAIL, con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, ed in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal Decreto, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, così come disposto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L’art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 agosto 2022 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.

Modalità di trasmissione dei dati

L’accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:

  • Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
  • Sono in possesso di una Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In entrambi i casi, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

  • Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).
  • Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

In merito alle regole di compilazione della comunicazione dell’Accordo, il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di informazioni relative alle singole posizioni lavorative:

  • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni:

a) Tipologia rapporto di lavoro; PAT INAIL;

b) Voce di tariffa INAIL;

c) Tipologia di durata;

d) Data di sottoscrizione dell’accordo;

e) Data cessazione.

-  Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato (da non confondere con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro);

- Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.

Il comunicato del 26 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che l’obbligo di effettuare, decorre solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano dunque valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Infine, il comunicato del Ministero precisa che qualora l’obbligo di comunicazione venga assolto attraverso l’utilizzo dei servizi Rest il termine di riferimento è 1° novembre 2022.