Inps - recupero dell’anticipo indebito delle integrazioni covid
Con il Messaggio 29 agosto 2022, n. 3179, l’INPS ha indicato le modalità con le quali provvederà al recupero dell’anticipo del 40% delle integrazioni salariali con causale Covid-19, laddove si sia configurata un’erogazione indebita.
La normativa
Si premette che l’art. 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/2020 - c.d. Salva Italia (legge n. 27/2020), inserito dall’art. 71, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020), prevede che, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
In particolare, il quinto periodo del comma 4 dispone che “l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati”.
L’istituto in esame è stato previsto esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” introdotti dalla normativa emergenziale emanata per fare fronte alla pandemia.
Con Circolare n. 78/2020, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative inerenti al pagamento dell’anticipazione delle domande di CIGO, CIGD, e ASO, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto, e ulteriori chiarimenti con il successivo Messaggio n. 4335/2020 per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e ASO dei Fondi di solidarietà con causale “COVID-19”, per le quali sia stato richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Le istruzioni INPS
Con il Messaggio n. 3179/2022 in disamina, l’INPS riepiloga le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale.
Tale circostanza fondamentalmente ricorre nei seguenti casi:
- è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
- sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
Inoltre, nei casi di erogazioni dell’anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.
Al sussistere di tali ipotesi, l’INPS procederà alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro interessati. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA.
Per i crediti superiori a 100 euro, il pagamento potrà essere dilazionato. Per accedere alla restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda, infatti, il sistema proporrà in automatico all’utente entrambe le modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma rateizzata. La somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.
In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’Avviso di addebito sarà contestualmente consegnato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.
Il recupero dell’anticipo del 40%, divenuto indebito in quanto al lavoratore non spetta alcun trattamento, non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.