Registro Pubblico delle Opposizioni. In Gazzetta il Decreto con le tariffe 2022 per consultarlo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 Agosto 2022, il Decreto 22 luglio 2022 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le tariffe per l’accesso al Registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di telecomunicazioni.
Dal 27 luglio 2022, è operativo il nuovo Registro delle opposizioni e gli operatori che hanno interesse a contattare i consumatori per finalità di marketing, per ricerche di mercato o per la vendita diretta mediante l’impiego del telefono (anche cellulare) o inviando il materiale promozionale via posta cartacea, sono tenuti a consultarlo previamente per verificare che l’indirizzo o il numero di telefono da contattare non compaia in tale elenco. L’iscrizione al Registro consente infatti al contraente (consumatore o impresa) di esercitare il proprio diritto di opposizione al marketing in maniera semplificata.
Mentre per il consumatore l’iscrizione al Registro delle opposizioni è gratuita, per l’operatore, la consultazione degli elenchi contenuti in tale registro ha un costo; l’importo della tariffa da versare alla Fondazione Bodoni, quale ente gestore del Registro, è stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che, in base a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, provvede anche ad aggiornare periodicamente il tariffario.
Come si versa la tariffa per consultare il Registro pubblico delle opposizioni
Secondo quanto stabilito dal provvedimento del MISE, l’operatore iscritto al registro dovrà acquistare, in modalità prepagata e secondo quanto indicato in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del Registro (Fondazione Bodoni), una quantità di verifiche, per multipli di 50.000, al costo di euro 0,00087 iva esclusa.
Ogni operatore dovrà poi inviare al gestore del Registro le verifiche acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti (ossia, i soggetti che intende contattare) del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Le verifiche, su richiesta dell'operatore, potranno anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla quantità acquistata.
Le tariffe indicate hanno validità fino al 31 dicembre 2022. L'acquisto di una quantità di verifiche ha validità fino all'esaurimento delle verifiche.
In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro, non consente all’operatore di ottenere alcun rimborso.
Qualora siano state acquistate verifiche secondo le tariffe fissate dai precedenti decreti ministeriali, esse potranno essere utilizzate per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza alcun effetto sulle quantità precedentemente acquistate.
La tariffa per l’annualità 2022 è stata determinata in base ad ipotesi di una quantità annuale di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori pari a circa dieci volte quelle effettuate nel 2021.