Rapporto di lavoro

Edilizia Industria e specifiche condizioni per la stipula del contratto a termine fino al 30 settembre 2022


L’accordo di rinnovo 3 marzo 2022, che si applica ai lavoratori del settore Edilizia Industria, ha modificato la disciplina del contratto a termine, prevedendo specifici requisiti fino al 30 settembre 2022.

 

Contratto a termine

L’allegato 14 dell’accordo di rinnovo 3 marzo 2022, che riguarda i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini, regola il contratto a termine.

Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.

Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:

- avvio di un nuovo cantiere;

- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;

- proroga dei termini di un appalto;

- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;

- assunzione di cassaintegrati;

- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;

- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..

È riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.