D.L. Semplificazioni fiscali si estende a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione degli atti
Si estende a 30 giorni il termine di registrazione degli atti e il relativo versamento dell’imposta di registro grazie all’articolo 14 del D.L. Semplificazioni fiscali [Decreto Legge n. 73/2022]; inoltre, i notai e più in generale i pubblici ufficiali non saranno più obbligati alla vidimazione quadrimestrale dei repertori; il controllo, da oggi in avanti, verrà effettuato a partire da una richiesta di esibizione dei repertori da parte degli uffici delle Entrate territorialmente competenti.
L’articolo 14 del DL Semplificazioni fiscali è intervenuto a modifica degli articoli 13 (commi 1 e 4) e 19 (comma 1) del TUR (Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro – D.P.R. n. 131/1986) spostando da venti a trenta il termine ordinario per procedere alla registrazione di tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Stessa scadenza per la registrazione degli atti di denuncia di eventi successivi, come l’avveramento della condizione sospensiva o la fissazione definitiva del prezzo per i contratti a prezzo indeterminato (art. 19 del TUR).
Su quali atti interviene l’estensione dei termini di registrazione del DL Semplificazioni fiscali
Gli atti su cui interviene il nuovo articolo 14 del D.L. Semplificazioni fiscali sono quelli per i quali la registrazione è doverosa, in base a quanto disposto dall’articolo 5 del TUR e deve essere necessariamente effettuata entro un determinato lasso temporale imposto dalla legge che decorre dalla data della loro formazione (atti soggetti a registrazione in termine fisso). Si tratta degli atti che sono indicati nella parte prima della tariffa allegata al TUR (D.P.R. n. 131/1986) e per i quali finora il termine di registrazione era fissato a 20 giorni dalla formazione dell’atto.
La nuova disposizione non si applica quindi agli atti che vanno registrati solo in caso d’uso, riportati invece nella parte seconda della Tariffa allegata al TUR, ossia quelli depositati per essere acquisiti presso le cancellerie giudiziarie per l’esecuzione di attività amministrative (più in dettaglio ci si riferisce ai procedimenti di “volontaria giurisdizione”, come ad esempio quelli di autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione su beni di minori o incapaci) oppure presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo (ad esempio, per il riconoscimento o la concessione di un diritto).
Vi è poi un insieme di atti, sempre indicati nella tabella allegata al TUR per i quali non è previsto alcun obbligo di registrazione nemmeno in caso d’uso (si pensi, ad esempio ai contratti di lavoro subordinato), ma che possono comunque essere presentati volontariamente per essere registrati in qualunque momento (articolo 8 TUR); per tale registrazione si applica l’imposta in misura fissa (articolo 7 TUR).
Cosa prevede dunque il nuovo articolo 14 del DL Semplificazioni fiscali?
L’articolo 14 del DL Semplificazioni fiscali estende quindi di dieci giorni il termine ordinario di registrazione degli atti formati in Italia e soggetti a registrazione in termine fisso come previsto dall’13 del TUR comma 1.
Più dieci giorni anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (articolo 19, Tur), che deve essere compiuta, dalle parti contraenti o dai loro aventi causa e di coloro nel cui interesse era stata richiesta la registrazione, da oggi in poi nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove l’atto soggetto a sospensione è stato registrato inizialmente.
L’intervento di cui al nuovo articolo 14 non riguarda invece i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, né gli atti formati all’estero che devono essere registrati entro 60 giorni.
Mentre per i contratti di locazione e affitto di beni immobili, il termine di registrazione a 30 giorni era già fissato dall’articolo 68 della legge n. 342/2000, come si legge anche nella circolare n. 207/2000; medesimo discorso vale per gli atti pubblici e le scritture private autenticate relativi a diritti sugli immobili e registrati tramite il modello unico informatico (articolo 4, Dpr 308/2000).
Soppressa la vidimazione quadrimestrale dei repertori
Il Decreto Semplificazioni fiscali all’articolo 1 prevede inoltre l’abrogazione dell’obbligo di vidimazione dei repertori degli atti formati, ricevuti o autenticati da pubblici ufficiali, i quali, non sono dunque più soggetti all’obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti di loro competenza soggetti a registrazione in termine fisso e non dovranno di conseguenza presentare tali repertori all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre, per le adeguate verifiche e la vidimazione, come stabilito finora dall’articolo 68 del Tur.
Secondo quanto prescritto dal nuovo articolo 1 del Decreto semplificazioni fiscali saranno invece gli uffici delle Entrate competenti territorialmente che si attiveranno per effettuare eventuali controlli anche presso gli uffici dei soggetti roganti. Nel caso di controllo, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta proveniente dall’amministrazione finanziaria; in caso di mancata trasmissione del repertorio nei termini, scatterà la sanzione amministrativa da 1.032,61 a 5.164,57 euro di cui all’articolo 73 del Tur.