Detrazione dell’IVA all’importazione previa registrazione del “prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione doganale
L’annotazione nel registro degli acquisti del “prospetto di riepilogo ai fini contabili”, rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell’acquisizione della dichiarazione doganale di importazione sostituisce, anche ai fini della detrazione dell’IVA, la registrazione della bolletta doganale. Inoltre, per i “prospetti di riepilogo ai fini contabili” relativi alle importazioni di importo inferiore a 300 euro, effettuate nel corso del medesimo mese, è possibile annotare nel registro degli acquisti, in luogo di ciascuno di essi, un documento riepilogativo.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 417 del 5 agosto 2022, alla luce delle modifiche normative intervenute a livello comunitario, in base alle quali non è più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione, né per la stampa della medesima.
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle bollette doganali di importazione e, quindi, consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all'importazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e definito con la determinazione n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta, in particolare, i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.
I dati riportati nel suddetto prospetto riepilogativo, estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale, sono pertanto idonei ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti agli effetti dell’IVA.
Al riguardo, in base all’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, il prospetto riepilogativo deve essere annotato nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione, diritto che – ai sensi dell’art. 19, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 – sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Nella risposta n. 417/2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto applicabile, anche ai “prospetti di riepilogo ai fini contabili”, la semplificazione prevista dall’art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 695/1996, che – per le fatture emesse e ricevute nello stesso mese, di importo inferiore a 300,00 euro – ammette la registrazione cumulativa attraverso l’annotazione di un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture emesse e i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture ricevute, nonché l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell’imposta, distinti secondo l’aliquota IVA applicata.
Tale semplificazione è applicabile anche ai fini dell’annotazione nel registro degli acquisti delle bollette doganali e, ora, dei “prospetti di riepilogo ai fini contabili” relativi alle operazioni di importazione di importo inferiore a 300 euro, effettuate nel corso del medesimo mese, a condizione che sia possibile collegare il “documento riepilogativo” ex art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 695/1996, ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali (ad esempio mediante indicazione nel “documento riepilogativo” dei numeri MRN delle importazioni, oltre all’ammontare della base imponibile e dell’IVA all’importazione), consentendo, altresì, l’individuazione in maniera univoca e immediata dell’operazione doganale sottostante, al fine di non ostacolare le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Va da sé l’obbligo di conservazione del “documento riepilogativo” congiuntamente ai singoli “prospetti di riepilogo ai fini contabili”.