Fisco

Versamento trimestrale imposta di bollo su fatture elettroniche: aumentato l’importo soglia


Tra le varie misure ivi contenute, il decreto “Semplificazioni”, decreto legge n.73/2022, recentemente convertito dalla legge n.122/2022, in tema di fatture elettroniche, ha elevato l’importo limite al fine di fruire del versamento posticipato della relativa imposta di bollo.

Come è noto, le fatture relative ad operazioni non soggette ad IVA scontano l’imposta di bollo nella misura di 2 euro quando l’importo dell’operazione è superiore a 77,47 euro. Per quel che concerne le fatture elettroniche, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto legge n.124/2019 e del 2° comma, dell’art.17, del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre; mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare va effettuato, di norma, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tuttavia, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo - dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno - complessivamente considerato non superi l’importo di 250 euro, il pagamento relativo può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento; invece, per il bollo sulle fatture emesse nel quarto trimestre solare, c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

 

Operativamente, l’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, rende noto al contribuente o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di interscambio, in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni apportate. Tale termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre solare dell’anno. Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta mediante versamento ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sempre con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatoria la corresponsione dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta con le descritte modalità.

In relazione all’importo soglia di 250 euro, l’art.3, commi 4 e 5, del citato decreto “Semplificazioni” ha elevato tale limite a 5.000 euro, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

Quindi dall’anno prossimo, a seguito della variazione apportata alla normativa, l’importo per fruire della dilazione del pagamento è fissato a 5.000 euro.

A nostro avviso, verificandosi con molta probabilità il non superamento dell’importo di 5.000 euro nei primi due trimestri, nel 2023, la stragrande maggioranza degli operatori verserà cumulativamente entro il 30 novembre l’imposta di bollo dovuta, in relazione alle fatture elettroniche emesse, per i primi tre trimestri del predetto anno.