Agevolazioni

Bonus verde. Escluso per la manutenzione ordinaria periodica e i lavori in economia


Con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul bonus verde, l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che la legge di bilancio 2022 ha esteso fino al 2024.


Tale agevolazione consiste in una detrazione fiscale pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.


Chi può beneficiare del bonus verde


Il bonus verde spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali lavori sono agevolabili



Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento di prassi del 25 luglio 2022, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.
Rientra nel bonus, quindi, l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione, invece, non spetta per le spese sostenute per:


  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.


La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, in base a quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria, è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.


Necessario usare strumenti tracciabili per il pagamento

Per fruire del tax credit, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. E’ possibile utilizzare quindi:

  • assegni bancari, postali o circolari non trasferibili;
  • bonifici, bancari o postali;
  • carte di credito o debito.

Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra
quelle agevolabili.

E’ doveroso conservare una serie di documenti indicati dalle Entrate nel documento di prassi da esibire, in caso di verifiche:

  • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la
riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • Documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;

  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
;
  • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta;

  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.