Soggetti forfetari. L’addebito del bollo costituisce reddito
Con la recente Risposta n.428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di bollo, addebitata in fattura dai soggetti in regime forfetario ai propri clienti, è assimilabile ai ricavi e ai compensi; quindi deve concorrere alla determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
L’importante chiarimento fornito dall’Agenzia è scaturito dall’istanza prodotta da un contribuente che si avvale del regime forfetario, ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, in merito alla assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti.
Come è noto, il comma 58 del citato articolo prevede che i soggetti in regime forfetario non devono addebitare l’IVA ai clienti, né esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
Conseguentemente, poiché le relative fatture non devono recare l’addebito IVA, esse sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, cioè sin dal momento della loro emissione. Nel merito, l’art.1 del DPR n. 642/1972, il quale disciplina l’imposta di bollo, dispone che sono soggetti a tale imposta gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa annessa. In particolare, l’art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, assoggetta fin dall’origine all’imposta, tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta ad IVA.
Per quel che concerne l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del committente. Comunque, come chiarito nella precedente Risposta dell’Agenzia n. 67/E del 2020, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione”.
Va da sé che, fermo restando l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo, in via principale, a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo può chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. Secondo l’Agenzia, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, “con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi”, ai sensi del comma 64 del citato art.1 della legge n. 190/2014, e come tale deve concorrere al calcolo concernente la determinazione del reddito del soggetto forfetario.
Infatti, il menzionato comma 64 stabilisce, testualmente, che i soggetti in regime forfetario determinano “il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento”.
Richiamando la circolare n. 9/E del 2019, l’Agenzia ribadisce che per tali soggetti le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, soltanto, in base alla percentuale di redditività attribuita all’attività effettivamente esercitata.
Nell’ambito dei ricavi, l’Agenzia ricorda che, con la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, è stato chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle sopra riportate argomentazioni, l’Agenzia ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente ha natura di ricavo o compenso e deve concorrere alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto nell’allegato n. 4 annesso alla legge n.190/2014.