Diritto

Banca dati per liquidatore e commissario. Come iscriversi, quali requisiti bisogna avere e come verranno selezionati i professionisti


E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto direttoriale dell’1 Agosto 2022 con cui viene istituita la banca dati destinata ai professionisti che intendono ricoprire gli incarichi di commissario liquidatore e commissario governativo degli enti cooperativi.


La banca dati è istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società e l’incarico verrà svolto su mandato del MISE.
Con il decreto direttoriale, il MISE attua quanto previsto dalla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 con cui sono state uniformate le procedure di nomina dei professionisti di competenza del Ministro dello sviluppo economico e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, al fine di rendere più efficiente la procedura di designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori
di enti cooperativi (ex artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c. e
L. 400/1975).


Quali sono i requisiti per potersi iscrivere alla banca dati


In base a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto direttoriale qui in commento, potranno iscriversi alla banca dati e ricoprire l’incarico di commissario liquidatore e commissario governativo degli enti cooperativi i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975, nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 da almeno 3 anni, gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 28, comma l, lettera c) del R.D. n. 267/1942 e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale per un periodo di almeno 6 anni.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura all’indirizzo https://commissariliquidatori.mise.gov.it.


Per mantenere l’iscrizione è necessario partecipare al corso di formazione specifico in tema di liquidazione coatta amministrativa – gestione commissariale – procedura di scioglimento per atto dell’autorità, come disposto nel Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).

L’iscrizione, ovvero la permanenza nella Banca dati, non determina alcun diritto né aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi ed è subordinata alla verifica, da parte del MISE, della sussistenza dei requisiti sopra citati e dell’assenza delle seguenti condizioni:

  1. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
  2. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
  3. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di "protezione giudiziaria" ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
  4. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
  5. assoggettamento a procedura concorsuale;
  6. applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  7. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per i delitti espressamente menzionati nello stesso articolo 2 del decreto direttoriale.


I pubblici dipendenti dovranno, inoltre, aver conseguito le necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La incompleta presentazione della domanda di iscrizione ovvero il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dalla Banca dati, salva la sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio.

La disponibilità all’assunzione degli incarichi e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell’anno dalla data di iscrizione, si prenderà atto della mancata volontà di permanere nella Banca dati.


Come verranno scelti i commissari e assegnati gli incarichi


I criteri di selezione sono indicati nell’articolo 3 del decreto direttoriale del MISE, che richiama l’articolo 3 della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022.

Qualora la cooperativa debba essere sottoposta ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell’Autorità con nomina del liquidatore, di sostituzione liquidatore ordinario e di gestione commissariale, il professionista verrà selezionato anche tenendo conto della complessità della procedura stessa, considerando i valori e i volumi dimensionali risultanti dall’ultimo bilancio depositato dalla società, o dalla situazione patrimoniale aggiornata fornita, valori e volumi riepilogati nelle tabelle contenute nell’articolo 3 del decreto in esame.

I professionisti saranno valutati anche in base alla loro affidabilità, determinata con riferimento alle risultanze dell’attività di vigilanza espletata dall’Ufficio, sulle procedure in corso, mentre i professionisti di nuova iscrizione saranno inseriti con una valutazione d’ufficio.
La Direzione procederà ad una periodica revisione delle informazioni inserite nella Banca dati e ad un aggiornamento delle valutazioni dei risultati raggiunti dai commissari nominati, a fronte degli obiettivi prefissati.

Le nomine dei professionisti da incaricare per le cooperative aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, avverranno tenuto conto di una terna di persone, designate dall'associazione stessa, che in ogni caso non ha carattere vincolante ai fini della scelta.
Anche in tal caso i professionisti segnalati dovranno essere iscritti alla Banca dati secondo i criteri già previsti per la nomina di commissari per le cooperative non aderenti.

Il professionista dovrà confermare previamente la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico e dovrà aver cura di trasmettere le dichiarazioni circa la permanenza dei requisiti necessari, tra cui
quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2387 del codice civile, d'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.


In occasione dell’accettazione dell’incarico conferito, il commissario dovrà fornire la documentazione a supporto della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di candidatura depositata.

L’amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di scegliere altro professionista motivando la decisione, ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico.