Decreto Lavoro e Co.Co.Pro: tutte le novità introdotte
La conversione del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 dedicato agli interventi rivolti alla promozione dell'occupazione ha proposto nuovi ritocchi alle disposizioni normative che regolano il contratto di collaborazione a progetto introdotto e disciplinato dagli articoli 61 a 69 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
La Circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti interpretativi ai fini di un corretto ed uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza.
Cosa era stato introdotto con la Riforma Fornero?
La Riforma Fornero ha escluso la possibilità di instaurare un co.co.pro. nel caso in cui venga a mancare l’individuazione di uno specifico progetto che non può meramente essere considerato come l’oggetto dell’attività del committente, bensì debba riconoscersi chiaramentie in un progetto specifico. Qualora non venga rispettato questo requisito (ovvero quando l’attività del collaboratore si svolge con modalità troppo simili a quelle dei dipendenti del committente) il contratto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato.
Le novità contenute nel Decreto Lavoro e commentate nella Circolare 35/2013
Forma del contratto - Il provvedimento approvato dal Governo prevedeva la modifica e rivisitaziono della forma del contratto che in origine avrebbe dovuto contenere elementi specifici, inclusa la descrizione del progetto. Doveva, infatti, essere chiaramente contraddistinto:
- il contenuto caratterizzante
- il risultato finale da conseguire
- la durata del progetto
- il corrispettivo pattuito
In sede di conversione del provvedimento l’elencazione degli elementi che deve contenere il contratto diviene tassativa in virtù della soppressione di quanto contenuto all’interno dell’articolo 62 del DLgs n. 276/2003 che disciplina la forma e gli elementi che deve contenere il contratto a progetto, precisamente, nell’inciso ai fini della prova.
Novità rilevante in quanto la mancata indicazione nel contratto di uno degli elementi prefissati potrebbe comportare la trasformazione dello stesso in contratto di lavoro subordinato.
Compiti esecutivi "e" ripetitivi - Con la modifica dell'articolo 61, comma 1, del DLgs n. 276/2003 si intende alleggerire i limiti ai possibili contenuti del progetto concordato: in sostanza, accogliendo un indirizzo già espresso in via amministrativa, i due requisiti non sono più disgiunti nel progetto ma debbono coesistere: essi possono essere individuati dalla contrattazione collettiva. Prima della riforma introdotta con la conversione del Decreto Lavoro il progetto non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi “o” ripetitivi. Ora, invece, la “o” viene sostituita con una “e” richiedendo che i requisiti debbano essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
Altre novità contenute nella conversione del Decreto Lavoro
Dimissioni in bianco - Quando il rapporto è anticipatamente risolto da parte del lavoratore prima del suo naturale termine o per decisione consensuale di entrambe le parti, il recesso va convalidato: diversamente esso è inefficace. La procedura per ufficializzare e legittimare la risoluzione è la stessa prevista per i lavoratori dipendenti. L’estensione della convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale riguarda anche il caso del rapporto della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenute durante il periodo di gravidanza o entro i primi tre anni di età del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Responsabilità solidale negli appalti - E' stata estesa anche ai lavoratori a progetto la responsabilità solidale del committente negli appalti: ciò in quanto il provvedimento normativo ricomprende anche i contratti a progetto, i vecchi co.co.co, le prestazioni di lavoro occasionale e le prestazioni d’opera professionale nel novero della disciplina della responsabilità solidale negli appalti sebbene tali disposizioni non trovino applicazione in tutte le ipotesi in cui il committente del contratto di appalto sia una pubblica amministrazione.