Con la legge di delegazione europea approvata il 2 agosto 2022 si estende il perimetro del whitleblowing ad appalti e riciclaggio
Si è chiuso il lungo iter di approvazione della legge di delegazione europea 2021 da parte del Governo italiano.
Il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea - Legge di delegazione europea 2021” è stato infatti approvato in via definitiva alla Camera dei deputati il 2 agosto scorso.
Il provvedimento che si compone di 21 articoli, i quali recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee inserite nell’allegato A, contiene anche l’approvazione della direttiva 2019/1937 riferita al whistleblowing.
L’Italia avrebbe già dovuto attuare le modifiche alla disciplina italiana sul whistleblowing nel dicembre 2021 prescritte nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021) e per tale mancata attuazione la Commissione UE ha intrapreso contro il nostro Paese una procedura di infrazione, per porre rimedio alla quale è stato introdotto l’articolo 13 alla nuova legge di delegazione europea qui ad oggetto.
Cosa prevede in tema di whistleblowing l’articolo 13 della legge di delegazione europea 2021
L’articolo 13 della legge di delegazione europea 2021 riprende sostanzialmente quanto già stabilito all'articolo 23 della legge n. 53 del 2021 e concede al Governo altri 3 mesi per adottare un decreto attuativo sulla materia del whistleblowing che contenga quanto comandato in sede europea.
Il comma 1 del suddetto articolo 13 stabilisce, infatti, che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva;
- curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
- operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di
allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti
impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
La legge n. 179/2017 che oggi regola la materia del whistleblowing in Italia e che ha ampliato l’ambito di applicazione delle tutele previste per i lavoratori pubblici che segnalano illeciti anche ai lavoratori del settore privato, dovrà quindi essere modificata, tenendo conto dei suddetti principi e dei criteri prescritti dalla direttiva europea n. 1937 del 2019, il cui fine è quello di mettere in piedi un quadro normativo armonico a livello europeo che garantisca livelli minimi di protezione in favore di coloro che segnalano illeciti in ambito lavorativo.
La Direttiva, in particolare, estende l’ambito di applicazione delle garanzie che devono essere previste in favore dei whistleblower al settore degli appalti pubblici, a quello riferito a servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Viene, inoltre, ampliato anche il novero dei whistleblower. Si fa riferimento, infatti, non solo ai dipendenti, ma anche alle persone aventi la qualità di lavoratore autonomo; agli azionisti e ai membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, nonché a qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
La direttiva stabilisce, altresì, che gli enti privati con più di 50 dipendenti prevedano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito (articoli 8 e 9 Direttiva) ed indica gli elementi che tali canali e procedure dovranno comprendere, ossia:
- canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato;
- un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
- la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest’ultima;
- un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);
e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime; - un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall’effettuazione della segnalazione;
- la fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti a norma dell’articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
I canali previsti alla lettera a) dovranno consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali dovranno poter essere effettuate attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.
Al momento, dunque si resta in attesa dell’intervento del Governo che dovrà emanare un Decreto Legislativo entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge Delega.
Considerando la situazione attuale del Governo italiano dimissionario, in carica unicamente per gli affari correnti, si auspica l’approvazione per tempo delle nuove regole.