Corsi di formazione on line rilevanti ai fini IVA nel luogo di stabilimento del committente
Per i corsi di formazione resi a distanza in modalità on line, nei rapporti “B2B”, occorre fare riferimento alla regola territoriale generale che dà rilevanza al luogo di stabilimento del committente; nei rapporti “B2C”, invece, in assenza di un luogo fisico di esecuzione del servizio, occorre ugualmente avere riguardo al luogo in cui il committente è stabilito
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 409 del 4 agosto 2022, che ha anzitutto chiarito che i corsi erogati on line in modalità live, attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect, che consentono l’interazione tra docenti e discenti, non si qualificano, agli effetti dell’IVA, come “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, in quanto lo strumento elettronico è solo un “mezzo” per accedere a tale servizio.
Sul piano normativo, questa precisazione trova sostegno nell’art. 7, par. 2, lett. j), del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, che esclude dai servizi elettronici “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto”. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’allegato I allo stesso Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, rientrano tra i servizi elettronici “tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente”.
Riguardo ai servizi resi dall’istante a committenti soggetti passivi, dopo avere specificato che gli stessi non rientrano nel novero dei servizi elettronici, occorre stabilire se siano riconducibili tra le prestazioni relative ad attività culturali/educative o tra i servizi di accesso alle manifestazioni culturali/educative.
La distinzione assume rilievo, ai fini dell’individuazione del criterio territoriale applicabile nel caso di specie, in quanto mentre le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, in ambito “B2B”, sono territorialmente rilevanti in Italia quando i committenti sono ivi residenti, in applicazione del criterio generale previsto dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, la fornitura di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, rese a committenti soggetti passivi, rientra nell’ambito applicativo delle operazioni di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, che sono territorialmente rilevanti in Italia quando ivi si svolgono le manifestazioni in oggetto.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, i corsi di formazione erogati in modalità on line a favore di committenti soggetti passivi si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, sono soggetti alla regola generale territoriale prevista dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
A fondamento di questa indicazione, depone:
- da un lato, la sentenza della Corte di giustizia di cui alla causa C-647/17 del 13 marzo 2019, secondo cui le prestazioni che consistono in un’attività formativa che richiede la presenza fisica del soggetto passivo committente rientrano nell’ambito dei servizi di accesso alle manifestazioni educative, in quanto la caratteristica essenziale della prestazione resa consiste nel dare accesso alla manifestazione stessa al fine di rendere possibile la partecipazione e l’operazione, sotto il profilo dell’IVA, è unica essendo in presenza di due elementi (diritto di accesso e diritto di partecipare al seminario) strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso;
- dall’altro, l’art. 1 della Direttiva n. 2022/542/UE, che – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – stabilisce che non si applica il criterio di territorialità che fa riferimento al luogo in cui si svolgono le manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ecc. nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, la presenza a detti eventi sia solo virtuale.
Riguardo alle modalità di individuazione del luogo di materiale svolgimento dei corsi di formazione on line nei confronti di committenti non soggetti passivi, per i quali, ai fini territoriali, si applica la deroga di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate – richiamando la posizione del Comitato IVA nel Working Paper n. 1023/2021 – ha chiarito che, in assenza di un luogo fisico di esecuzione del servizio, occorre avere riguardo al luogo in cui il committente è stabilito, così come peraltro previsto dalla citata Direttiva n. 2022/542/UE a decorrere dal 1° gennaio 2025.