Fisco

Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per la cessione di omaggi floreali tramite Internet


La cessione di omaggi floreali tramite un sito Internet, oppure mediante canali mobile, app o numero verde, cui segue la consegna fisica della merce da parte del soggetto incaricato dal venditore, è assimilata alle vendite per corrispondenza. Pertanto, tale operazione non è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, né a quello di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta e di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 416 del 5 agosto 2022, che ha preso in considerazione il caso esposto dall’istante, la cui attività consiste nella trasmissione di ordini e vendita, in ambito “B2C”, di omaggi floreali, piante, prodotti ortofrutticoli, vini, liquori, dolciumi, alimenti confezionati, nonché di regali ed articoli complementari, sia in Italia che all’estero.

Tale attività si svolge tramite due sistemi alternativi di ordine e consegna dell’omaggio floreale.

Nel primo, oggetto di interpello, qualificato come “sistema dell’ordinativo floreale trasmesso via Internet dal cliente direttamente all’istante, quest’ultimo, ricevuto l’ordinativo via Internet dal cliente, ovvero attraverso i canali mobile, app o numero verde, lo trasmette ad un fiorista (cd. “fiorista esecutore”), il quale esegue e consegna l’omaggio floreale al destinatario indicato dal cliente.

Tenuto conto che le cessioni di omaggi floreali effettuate dall’istante nei confronti dei propri clienti ordinanti, per le quali l’ordine è inviato via Internet o modalità affini, rientrano nell’alveo delle cessioni per corrispondenza effettuate, in questo specifico caso, nell’ambito del commercio elettronico indiretto, il dubbio dell’istante è se si possibile beneficiare dell’esonero dagli adempimenti collegati alla certificazione fiscale dei corrispettivi previsto per le operazioni di e-commerce indiretto.

Nell’esaminare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha anzitutto osservato che, nel commercio elettronico indiretto, la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, né all’obbligo di certificazione mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996.

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 e, con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. n. 127/2015 – obblighi che, dal 1° gennaio 2020, con portata generale, hanno sostituito le tradizionali modalità di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale – gli stessi non sono parimenti applicabili alle ipotesi di commercio elettronico.

Resta, comunque, ferma la possibilità di provvedere alla memorizzazione elettronica e all’invio telematico dei corrispettivi, ovvero di emettere la fattura su base volontaria.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, ne deriva che la cessione di beni (fiori o altro) da parte dell’istante tramite il proprio sito internet ovvero con le ulteriori modalità segnalate (canali mobile, app o numero verde), cui segue la consegna fisica degli stessi da parte del soggetto incaricato dal venditore, rispettando le caratteristiche descritte, può essere assimilata alle vendite per corrispondenza con tutti gli effetti del caso sopra ricordati.