Lavoratori extra UE e assegno nucleo familiare: le nuove disposizione della Corte Costituzionale
Con la circolare n. 95 del 2 agosto scorso l’Inps fornisce alcuni chiarimenti circa le nuove disposizione atte al riconoscimento dell’assegno familiare (ANF) a favore dei lavoratori cittadini di un Paese extracomunitario titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo mel quale non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti familiari.
La circolare prende corpo analizzando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 67/2022) oggetto della quale è il comma 6 dell’articolo 2 del DL 69/1988 il quale prevede espressamente che il nucleo familiare sia composto “dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”. Di grande interesse risultano essere anche le parole contenute nel comma 6-bis ovvero che “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri”.
La Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità sollevate sull’articolo 6-bis sopracitato si è inoltre espressa sulla necessità di disapplicare tale disposizione; ciò si traduce a tutti gli effetti nel riconoscimento della prestazione ANF alle categorie prima esclude ovvero per il lavoratore extracomunitario, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero nel quale non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
Nella circolare in esame vengono poi indicati i documenti amministrativi e le autocertificazioni necessarie al fine di verificare e accertare il diritto al beneficio, ovvero quelli riconducibili all’articolo 3 commi 2 e 3 del DPR n. 445/2000; tali documenti sostanzialmente devono attestare:
- lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
- i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi, per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.
Ulteriore documentazione è inoltre richista nel casi di: inclusione di familiari al nucleo richiedente, aumento dei livelli reddituali e nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
È importante ricordare che…
Dal 1° marzo 2022, in attuazione del DL 230/2021, è stato istituito l’Assegno unico e universale per figli a carico che ha modificato la disciplina degli ANF di fatto andandoli quasi completamente a sostituire, pertanto le domande per le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate dai lavoratori cittadini di Stato terzo - titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno - esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli. Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.