Fisco

Decadenza degli accertamenti con utilizzo di Riba o MAV


E’ possibile fruire del beneficio di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 127/2015 che prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti in favore dei contribuenti che assicurano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, per operazioni superiori a 500 euro anche se le operazioni di pagamento sono eseguite con Riba e Mav.


E’ questo quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 404/2022, in cui l’amministrazione ha rievocato quanto già evidenziato in merito all’articolo 3 del decreto citato nella risposta ad interpello n. 331/2021, in cui le Entrate avevano chiarito la portata dell’agevolazione, precisando che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei soggetti passivi che:

  • documentano le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi;
  • garantiscono la tracciabilità dei pagamenti per operazioni superiori a 500 euro.

Il D.M. 4 agosto 2016, attuando quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015, all'articolo 3, comma 1, prevede che «Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, [...], effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità»; mentre all'articolo 4, comma 2, precisa che «La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3».

Leggendo in combinato disposto le due disposizioni, scrivono le Entrate nell’odierna risposta, sembra doversi dedurre la tassatività dell'elenco degli strumenti di pagamento ammessi per accedere al beneficio. Nonostante ciò, continua l’Amministrazione, è possibile ammettere la riduzione dei termini in esame, laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente"diversi", in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo, purchè ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità, come Riba e Mav.

La RIBA (Ricevuta Bancaria) è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta bancaria, le conferisce mandato all'incasso del proprio credito. La banca del creditore, quindi, invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest'ultimo.Il debitore, ricevuto l'avviso, alla scadenza stabilita, effettua il pagamento in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l'importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.


Il MAV (Mediante Avviso) è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice).La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscerne l'importo alla banca del creditore tramite l'apposita procedura interbancaria elettronica.
Entrambi gli strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento elencate all'articolo 3, comma 1, del decreto attuativo.

Quanto, invece, all'asserita ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario - fermo restando che, in ragione delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione - come meglio chiarito con la suindicata risposta ad interpello n. 331 del 2021, nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.

Concludendo, le Entrate, accogliendo la soluzione dell’istante, ritengono che il contribuente che utilizza sistemi di pagamento quali Riba e Mav, possa beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento come prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ammesso che sussistano tutte le altre condizioni richieste dal decreto attuativo 4 agosto 2016.