Scrittura contabili. Finisce l'obbligo di conservazione digitale sostitutiva
Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) viene eliminato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti in formato elettronico.
Da oggi in avanti basterà, quindi, tenere aggiornati registri e scritture contabili su supporto informatico e provvedere alla loro stampa solo su richiesta degli organi di controllo in sede di ispezione.
L’emendamento al Decreto Semplificazioni, che interviene sull’articolo 7 comma 4 quater del Decreto n. 357/1994, è stato promosso in sede di audizione parlamentare dai rappresentanti del CNDCEC e accolto dalla Camera durante l’iter di conversione del decreto.
Grande soddisfazione per l’accoglimento delle istanze è stata manifestata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che ne ha dato notizia con un comunicato pubblicato lo scorso 27 luglio 2022.
Si tratta, scrivono i rappresentanti dei professionisti, dell’approvazione di una norma “che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro”.
L'art 7 comma 4-quater del D.L. n.357/94, derogando al disposto precedente del medesimo articolo (art. 7 comma 4-ter), stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Il comma 4-ter, invece, prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Le due disposizioni normative avevano dato adito a diversi dubbi interpretativi su cui era intervenuta, in più occasioni, l’Amministrazione finanziaria che ha espresso un’interpretazione restrittiva delle suddette disposizioni.
Dapprima, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta sulla materia attraverso la risposta ad interpello del 9 aprile 2021 n. 236 e successivamente con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 in cui precisava, innanzitutto, che tenuta e conservazione sostitutiva sono due adempimenti di diversa natura, sebbene collegati tra loro, secondo poi che per la corretta tenuta dei registri in formato elettronico, non è necessario procedere alla stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, a meno che ciò non venga richiesto dagli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; tuttavia, se il contribuente intende mantenere tali registri in formato elettronico, deve porli in conservazione sostitutiva entro tale temine oppure procedere alla stampa.
Con l’emendamento approvato durante l’iter di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, siffatta posizione dell’Amministrazione finanziaria, di fatto, viene vinta.
L’intervento normativo, infatti, stabilisce che la tenuta dei registri contabili in formato digitale deve essere considerata regolare anche senza che gli stessi siano trascritti su supporti cartacei nei termini di legge e anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale; sarà sufficiente, pertanto, come precisato dal comunicato del CNDCEC, tenere i registri e le scritture contabili aggiornati su supporto informatico e stamparli solo qualora ciò venga richiesto dall’amministrazione finanziaria in sede di verifica.