Agevolazioni

Trasferimento della residenza all'estero e mantenimento dell'agevolazione “prima casa”


Con la risposta a interpello 1° agosto 2022, n. 399, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il trasferimento della residenza all'estero e il mantenimento dell'agevolazione prima casa.

 

La fattispecie

Nel caso di specie, il contribuente istante aveva acquistato nel 2020 un’abitazione con l’agevolazione prima casa, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune di acquisto entro 18 mesi dal rogito, come previsto dalla lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Circa sette mesi dopo l’acquisto, il contribuente aveva trasferito la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile agevolato, tenendo fede all’impegno assunto in atto. 

Pochi mesi dopo, però, per ragioni di lavoro, egli doveva trasferirsi altrove e, circa 11 mesi dopo l’iniziale acquisto dell’abitazione con l’agevolazione prima casa, si trasferiva all’estero, spostando, quindi, la propria residenza dal Comune in cui aveva acquistato la prima casa.
L’istante chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se tale spostamento della residenza comporta la perdita delle agevolazioni prima casa.

Normativa rilevante

Si ricorda in via preliminare che, ai sensi della Nota II-bis, lett. a), all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per l’accesso al beneficio prima casa è necessario, alternativamente, che l’immobile sia ubicato:

- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

- se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
- nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano. 

Ne segue che l’acquirente (che non sia cittadino italiano emigrato all’estero, né goda delle eccezioni previste per il personale delle Forze Armate), se non svolge la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile che intende acquistare, né ha la residenza in quel Comune, può comunque accedere al beneficio impegnandosi a trasferire la residenza in quel Comune entro 18 mesi dall’acquisto.

Il soggetto che abbia acquistato la residenza entro 18 mesi dal rogito (e sia in possesso delle altre condizioni agevolative) ha quindi diritto all’agevolazione consistente nella riduzione delle imposte indirette dovute sull’atto di acquisto anche se, successivamente trasferisce la residenza altrove.

Il legislatore, infatti, non ha previsto un periodo minimo di mantenimento della residenza nel Comune, ma ha solo stabilito un lasso di tempo massimo (18 mesi) entro cui il contribuente deve stabilire la residenza nel Comune.

Parere dell’Agenzia Entrate

Per quanto esposto, una volta che l'acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla citata  lett. a) della Nota II-bis ed entro il termine di legge, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.

Resta comunque fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in esame impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale.

Si aggiunge infine che la Nota II-bis, al comma 4 prevede espressamente che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Sono anche dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del TUR.

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.