Fisco

Controversie inferiori a 1.033 euro e imposta di registro


Con la Circolare 29 luglio 2022, n. 30/E, l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di registro per le cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi.

 

Normativa

Si premette che l’art. 46 della legge n. 374 del 1991, dispone che “le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato”.

Tale disposizione deroga alla disciplina generale concernente l’imposizione degli atti dell’autorità giudiziaria, come delineata dagli artt. 37 e 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), che individua la misura dell’imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.

Con Risoluzione n. 97/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che il regime esentativo per valore previsto dall'art. 46 legge n. 374/1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore eccede 1.033,00 euro), deve trovare applicazione non solo in relazione agli atti ed ai provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

I chiarimenti delle Entrate

Con la Circolare n. 30/E/2022, l’Agenzia Entrate torna sul tema, a seguito dell’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha ulteriormente ampliato il campo di applicazione dell’esenzione.

Infatti, con le ordinanze n. 31278/2018 e n. 21050/2020, la Corte di Cassazione ha evidenziato come lo scopo dell’art. 46 legge n. 374/1991 sia quello “di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento”. Tenendo conto di tale finalità, secondo la Cassazione, è necessario interpretare l’esenzione in parola come se avesse portata di deroga generalizzata all’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986, escludendo “dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito”.

Secondo questa impostazione, a nulla rileva il fatto che la norma sia inserita nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace, dovendo invece trovare applicazione generalizzata (cfr. anche Cass. n. 4725, n. 5857 e n. 5858 del 2021).

Pertanto, con il documento di prassi in oggetto, superando le precedenti indicazioni contenute nella Risoluzione n. 97/E/2014 e recependo l’orientamento giurisprudenziale delineato, le Entrate sanciscono che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 46 legge n. 37419/91 si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non ecceda la somma di 1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.

Inoltre, l’esenzione riguarda anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa (euro 200) in applicazione del principio di alternatività IVA-registro di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 (nella parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA).

Per tali atti, secondo l’Agenzia Entrate, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.
Invece, resta dovuta l’imposta sugli atti (a suo tempo non registrati) enunciati nell’atto giudiziario ai sensi dell’
art. 22 del TUR, in quanto l’esenzione prevista dall’art. 46 non si estende agli atti enunciati ma riguarda esclusivamente “le cause e le attività non conciliative”.

Tale nuova soluzione interpretativa, avrà riflessi anche sulle controversie pendenti concernenti la materia in esame.