Chiarimenti a proposito dei nuovi ristori per gli Enti del Terzo settore
Ad integrazione dell’Avviso 2/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riguardante i ristori destinati agli enti del terzo settore, sul proprio sito internet il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha resto disponibile una serie di faq (frequently asked question, ossia risposte a domande frequenti e per ora, alla data di scrittura di questo articolo, sono 8). Le risposte più rilevanti sono di seguito sinteticamente riportate.
Quante istanze possono essere presentate?
Ogni ente può presentare una sola istanza, a prescindere dalle sedi operative. L’istanza deve essere presentata nella Regione dove l’ente ha la sede legale ed ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento. Qualora nella sede legale non vi fossero delle sedi operative, l’istanza dovrà essere presentata in una Regione dove la sede operativa è attiva e non dove è presente la sede legale
Quali sono gli Enti non Commerciali previsti al titolo II, Capo III del TUIR (D.P.R. 917/1986)?
Sono gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 l’ente può avere chiuso o svolto attività in modo intermittente? L’ente deve avere svolto l’attività.
L’ente deve essere convenzionato con il settore pubblico?
L’ente deve essere titolare di autorizzazione al funzionamento e possono essere convenzionate con il settore pubblico o meno.
Se l’ente ha già percepito altri ristori può presentare istanza anche per quelli oggetto dell’Avviso 2/2022?
Si, è prevista un’unica incompatibilità e consiste nell’aver percepito il contributo a fondo perduto della misura prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Le cooperative sociali possono presentare istanza?
A questa domanda la risposta è intervenuta attraverso la Nota n. 10942 del 27 luglio 2022. La risposta è no e la ragione risiede nella motivazione seguente.
I destinatari delle risorse sono
- gli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
- enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono onlus di diritto e non onlus per opzione e la norma indicata espressamente riporta “iscritte nella relativa anagrafe”, ed esse non lo sono.
Altresì, non possono essere ricompresi negli enti non commerciali perché enti non commerciali non sono, come peraltro non sono né enti religiosi né enti pubblici.