Fisco

Decreto aiuti: novità in materia di rateizzazioni


La legge 15 luglio 2022, n. 91, ha convertito il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, in vigore dal 16 luglio 2022.

Tra le principali disposizioni contenute nel provvedimento, si evidenzia l’art. 15-bis concernente la “Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo”.

 

Normativa

Si riassume sommariamente il contenuto dell’art. 15-bis del decreto Aiuti:

- L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo;

- Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

- Si incorre nella decadenza dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 (anziché 5) rate, anche non consecutive. In tale caso, inoltre, il carico non può essere nuovamente rateizzato;

- La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;

- Le nuove disposizioni sulla decadenza dal beneficio si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022;

- In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino al 15 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.

Il Comunicato stampa delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con Comunicato stampa del 18 luglio 2022, ha ricordato che la legge n. 91/2022 di conversione del D.L. n. 50/2022, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione, in particolare che per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione. A tale proposito sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

La norma, inoltre, ha esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali, la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Infine, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.