Inps, contratto di espansione e indennità mensile: le novità
A integrazione di quanto già illustrato con Circolare 24 marzo 2021, n. 48, in tema di contratto di espansione e indennità mensile di cui all’art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la Circolare 25 luglio 20222, n. 88, l’INPS illustra le novità introdotte dall’art. 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Argomentazioni
Si premette che il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, rappresenta un ammortizzatore sociale che si concretizza in un contratto collettivo aziendale, di natura gestionale, finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi attraverso l’acquisizione di nuove competenze, la riqualificazione del personale in forza e l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione (c.d. piani di esodo).
La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 215, legge n. 234/2021, ha prorogato anche per gli anni 2022 e 2023 la misura di tutela denominate contratto di espansione e nel contempo ha ridotto il limite minimo di unità lavorative in organico stabilendo che non possa essere inferiore a 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
Il percettore dell’indennità mensile, al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, deve pertanto verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa.
Può essere indicato, per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere comunque indicati nel contratto di espansione il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma.
Il datore di lavoro è tenuto, tra l’altro, a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente:
- copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- la Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile;
- la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare.
Nel caso in cui la prestazione venga riconosciuta al lavoratore per il tramite del Fondo di solidarietà è richiesta al datore di lavoro esodante, che ha sottoscritto il contratto di espansione in sede governativa, la presentazione di una garanzia in relazione agli obblighi assunti dal datore di lavoro: fideiussione o pagamento in unica soluzione.
Quanto alla presentazione della fideiussione bancaria da parte del datore di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che scopo della fideiussione è di garantire l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro sia nei confronti dell’Istituto che dei lavoratori esodanti. I datori di lavoro sono, pertanto, esonerati dalla presentazione della fideiussione bancaria solo nel caso in cui effettuino il versamento della provvista in unica soluzione.