Enti del Terzo Settore

Ecco le linee guida per la raccolta fondi per gli Enti del Terzo settore


Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 le linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo settore. Il decreto che le contiene è composto di due articoli e di un allegato, le linee guida, nelle quali in esse sono presenti lo schema di rendiconto e la bozza di relazione illustrativa. Le linee guida si sviluppano in cinque paragrafi dei quali di seguito esponiamo una breve sintesi.

Queste linee guida sono da intendersi come uno strumento di riferimento per tutte le tipologie di enti del Terzo settore, a prescindere della loro forma giuridica, della loro dimensione, e dell’attività svolta, raggiungendo lo scopo di conformare le attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, come espressamente richiamati dall’art. 7 del Codice del Terzo settore.

Il paragrafo 2 fornisce le puntualizzazioni di seguito descritte.

  • tutti gli enti del Terzo settore ricompresi all’articolo 4 comma 1 del Codice del Terzo settore possono ricorrere alle raccolte fondi: gli enti non commerciali, gli enti commerciali, le imprese sociali
  • l’articolo 7 del Codice del Terzo settore indica espressamente che le risorse raccolte attraverso la raccolta fondi devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale escludendo così la possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore: è questo il motivo per cui l’ente deve informare il donatore sulla destinazione dei fondi raccolti evidenziando se la raccolta fondi sia diretta a finanziare le attività di interesse generale oppure specifici progetti;
  • l’ente può impiegare sia risorse proprie sia risorse di terzi. Se si avvale di terzi, può delegare tutto od in parte l’attività di raccolta fondi a figure specializzate nel fundruising. Se si avvale di risorse proprie, le risorse possono essere sia personale dipendente sia personale volontario ma in questo caso deve essere rispettato il principio di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore della stessa organizzazione secondo quanto espresso all’art. 17 comma e del Codice del Terzo settore e richiamato anche dalla nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020, il quale comporta che il lavoratore potrà partecipare alla raccolta fondi esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro in essere con l’Ets;
  • ad eccezione di accadimenti non prevedibili da parte dell’ente, le spese sostenute per la realizzazione della raccolta fondi devono essere congruamente inferiori alle entrate realizzate;
  • la modalità di raccolta fondi può avere sia natura privata, cioè indirizzata al singolo potenziale donatore, sia natura pubblica;
  • la raccolta fondi può essere di natura occasionale oppure di natura organizzata e continuativa;
  • se la raccolta fondi avviene attraverso forme di intrattenimento, l’imposta sugli intrattenimenti è dovuta soltanto dalle imprese sociali costitute in forma societaria mentre tutti gli altri Ets, comprese le cooperative sociali, ne sono escluse. E’ però necessario presentare apposita comunicazione preventiva alla Siae al fine di tutelare il diritto di autore;   
  • la raccolta fondi può avvenire mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore
  • la raccolta fondi può avvenire sia attraverso erogazioni liberali (di danaro o di beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ente di beni o servizi di modico valore.

 

Il paragrafo 4 è volto a spiegare i principi ai quali la raccolta fondi deve ispirarsi al fine di tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli enti stessi. I principi richiamati sono la trasparenza, la verità e la correttezza.

Trasparenza: ha la finalità di consentire ai donatori e agli altri portatori di interesse (ossia gli stakeholder) di ricevere, o di avere la possibilità di accedere, a complete ed esaurienti informazioni in relazione alla raccolta fondi. L’ente deve fornire ai donatori un’informazione chiara, diretta e comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’organizzazione.

Per questa ragione per ciascuna attività di raccolta fondi l’ente deve indicare le seguenti informazioni:

-   il legale rappresentante dell’ente;

-   gli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;

-   la durata delle raccolta fondi e del suo ambito territoriale di riferimento e, qualora tecnicamente possibile, l'ammontare progressivo dei proventi raccolti;

-   le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell’Ets ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;

-   qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione:

  • dell’obiettivo dei fondi da raccogliere;
  • della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato;
  • della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obiettivo del progetto;
  • dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;

-   le modalità con le quali eseguire la donazione e gli eventuali benefici fiscali di cui il donatore viene a godere.

Verità: impone all’Ets di diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni veritiere, in quanto ad esso si applicano le disposizioni in tema di pubblicità ingannevole contenute all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007.

Correttezza: impone all’ente di comportarsi con lealtà ed onestà nei confronti sia del donatore sia del beneficiario della donazione. Inoltre dovrà essere garantito il rispetto della privacy e della protezione dei dati personali (ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla privacy, Gdpr 679 del 2016), non si potranno fornire informazioni suggestive o lesive della dignità delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi, e non dovranno essere adottati comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.

Uno specifico paragrafo, il paragrafo 5, viene invece dedicato alle varie forme tecniche di raccolte fondi utilizzate dagli enti: direct mail, telemarketing, face to face, direct response television, eventi, eventi di piazza, merchandasing, salvadanai, imprese for profit, sostegno a distanza, lasciti testamentari, numerazioni solidali, donazioni online. Per ognuna di esse vengono spiegate le caratteristiche e le modalità di svolgimento ma esso non è da considerarsi un elenco esaustivo in quanto nella pratica possono realizzarsi raccolte fondi anche differenti da quelle elencate.

La raccolta fondi dovrà rendicontata in modo differente a seconda che la raccolta fondi sia abituale o sia occasionale.

Nel caso di raccolta fondi abituale, la raccolta fondi dovrà essere rendicontata in modo differente a seconda della modalità di esposizione del bilancio da parte dell’ente in quanto l’ente che adotta la forma del

-   Rendiconto di cassa (modello C del DM 5 marzo 2020), utilizzabile solo dagli enti che hanno un volume di entrate non superiori a 220.000 euro all’anno, dovrà indicare i dati della raccolta fondi nella sezione C del Rendiconto sia dal lato delle entrate sia dal lato delle spese;

-   Rendiconto gestionale (modello B del DM 5 marzo 2020), utilizzabile dagli enti che hanno entrate annue superiori a 220.000 euro ma anche, per scelta, dagli enti aventi entrate annue inferiori a 220.000 euro annue, dovrà indicare i dati della raccolta fondi sia nella sezione C del Rendiconto gestionale (sia dal lato dei proventi sia dal lato dei costi) sia al punto 24 della Relazione di Missione (Modello D del DM 5 marzo 2020).

Nel caso di raccolta fondi occasionale, la raccolta fondi dovrà rendicontata secondo lo schema indicato nelle linee guida composto da una tabella e da una relazione illustrativa ed allegata al bilancio approvato dall’ente (Modello C o Modello B del DM 5 marzo 2020 a seconda delle dimensioni dell’ente, così come indicato in precedenza), bilancio che dovrà essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno dell’esercizio successivo ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo settore.

Purtroppo, il limite di queste linee guida è il fatto che nulla viene detto a proposito dell’inquadramento fiscale delle attività di raccolta fondi ma su questo punto non è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a dovere intervenire bensì l’Agenzia delle Entrate attraverso specifici documenti di prassi.