Agevolazioni

Conversione “Decreto Aiuti”. Sale il credito d’imposta per la formazione 4.0, ma solo a determinate condizioni


Con la legge di conversione (Legge n. 91/2022) del Decreto legge n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 salgono le aliquote del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 in favore delle imprese per la formazione dei dipendenti nelle materie 4.0.

Per le piccole imprese, il bonus sale dal 50 al 70% delle spese ammissibili sostenute, mentre per le medie imprese, il credito d’imposta formazione 4.0 passa dal 40 al 50%.
Tali maggiorazioni si verificano però solo se sussistono alcune condizioni condizioni, ossia:

  • se le attività formative vengono erogate da soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”;
  • se i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze sono certificati secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto ministeriale.

In assenza delle suddette condizioni, il tax credit scende invece al 40% per le piccole imprese e al 35% per le imprese di medie dimensioni.

Il limite massimo di spesa rimane fissato a 300mila euro per le piccole imprese e a 250mila euro per le medie imprese.

Nessun cambiamento è previsto per la formazione ai dipendenti erogata nelle materie 4.0 dalle imprese di grandi dimensioni, per le quali il credito d’imposta rimane nella misura del 30% delle spese ammissibili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota dell’8 luglio 2022, ha comunicato che il decreto ministeriale è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, precisando  che le attività formative per le quali si potrà beneficiare dell’aumento delle percentuali del tax credit formazione 4.0 saranno riferite ai settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione e dovranno altresì essere curate da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

Bonus formazione 4.0. Chi sono i destinatari

Destinatarie del “bonus formazione” sono tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali sono ammesse al credito d’imposta con riferimento al personale dipendente impiegato anche non unicamente in tali attività.
Sono escluse dal bonus le imprese “in difficoltà” in base alle norme dell’Unione Europea (articolo 2, punto 18), Regolamento Ue n. 651/2014).

Quali spese sono ammesse al tax credit formazione 4.0

Si può beneficiare del bonus formazione in relazione alle spese sostenute per attività di formazione dirette a consentire al personale dipendente dell’impresa di acquisire competenze nelle tecnologie rilevanti finalizzate alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa come stabilito dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Obiettivo è infatti quello di incentivare la formazione nel settore dell’innovazione digitale per colmare la carenza di competenze adeguate nelle imprese italiane in tali ambiti.
In dettaglio, le spese devono fare riferimento ad attività formative erogate nei seguenti settori:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Lo svolgimento delle attività formative deve essere regolato dai contratti collettivi aziendali o territoriali consegnati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente; il legale rappresentante dell’impresa ha il compito di attestare che ciascun dipendente abbia effettivamente preso parte alle attività formative oggetto del bonus.
Sono escluse dal beneficio le attività didattiche riferite alla formazione in materia di normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e protezione dell’ambiente o su altre discipline per le quali è prevista una formazione obbligatoria del dipendente.  



In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021 sono ammesse alla misura agevolativa:

  • le spese di personale relative ai docenti per le ore di partecipazione all’attività didattica;
  • i costi di esercizio relativi a docenti e partecipanti direttamente ricollegati al percorso formativo (spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture connesse all’attività formativa, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature impiegate nel percorso di formazione);
  • le spese sostenute per i servizi di consulenza connessi alla formazione;
  • le spese di personale relative ai soggetti che hanno preso parte all’attività formativa e le altre spese collegate come spese amministrative, locazione, ecc limitatamente alle ore durante le quali i dipendenti hanno partecipato all’attività formativa.

Utilizzo del bonus


Il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali.
Il modello F24 per fruire del bonus deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate unicamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dalla medesima amministrazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state effettivamente sostenute, dopo aver adempiuto agli obblighi di certificazione.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e in quelle successive, fino a quando se ne completa l’utilizzo.
Si ricorca infine che, in base a quanto previsto dal DM 17 ottobre 2017, se le attività formative sono rivolte a soggetti che appartengono alle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati il bonus sale al 60%, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, fermi restando i limiti annuali di fruizione dell’agevolazione.