Regime lavoratori "impatriati" – rimedi all’erroneo versamento della proroga
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 18 luglio 2022, n. 383, si è pronunciata dell’errato versamento per la proroga riguardante il regime dei lavoratori c.d. "impatriati".
L’interpello
Nel caso di specie, l'istante rappresenta che, volendo beneficiare della proroga del regime previsto peri lavoratori impatriati, ha versato in data 26/8/2021, tramite F24 ELIDE con codice tributo 1860, una somma importo dovuto per l'adesione al regime agevolato, calcolato come 10% dell'"Imponibile previdenziale" riportato al campo 4 della sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" della Certificazione Unica 2021.
Tuttavia è emerso che l'importo versato non è corretto, in quanto non è stato calcolato considerando i campi corretti della Certificazione Unica 2021, con la conseguenza che risulta che l'importo versato tramite F24 sia inferiore all'importo dovuto.
In questa condizione, il sostituto di imposta ritiene di non poter applicare l'agevolazione e chiede all’istante di sanare la situazione.
Ciò posto, l'istante chiede di poter versare - in sede di ravvedimento operoso – la differenza dovuta, e qualora, invece, non fosse possibile sanare l'errore e dovesse rinunciare al beneficio fiscale, chiede di conoscere la procedura da seguire per la restituzione di quanto versato.
Soluzione delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto “Crescita” (art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 34/2019) ha inserito nel decreto Internazionalizzazione (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) il comma 3-bis che prevede la possibilità di estendere ad ulteriori 5 il regime sugli impatriati in presenza di almeno un figlio minore o in caso di acquisto di una casa in Italia.
La Circolare n. 33/E/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’estensione del regime che prevede la tassazione al 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, ridotta al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minori o a carico.
Successivamente, l’art. 1, comma 50, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto che tutti gli iscritti all'AIRE o i cittadini di Stati membri dell'UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime “impatriati” possono optare per l'estensione del regime speciale per altri 5 periodi d'imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Il versamento del 10%, giusta il Provvedimento dell’Agenzia Entrate prot. n. 60353/2021, riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore o a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. La percentuale si riduce al 5% se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia comunque acquistato la casa.
I dipendenti devono poi presentare richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio e se tale periodo è finito il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (quindi entro il 30 agosto 2021), con l’indicazione degli estremi del versamento del 10% o del 5%.
I sostituti a loro volta effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.
Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5%.
Sulla scorta di quanto sopra delineato, l’Agenzia Entrate ritiene che in caso di omesso o parziale versamento del dovuto il diritto all’opzione si perde essendo precluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. L’istante quindi potrà solo recuperare quanto versato con apposita domanda da inviare entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.