Diritto

Bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 14 luglio 2022, n. 377, si è pronunciata in tema di contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 e concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’interpello

Nel caso di specie, l'Ente istante fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge  n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Sulla base di tale disposizione, l'Ente ha sottoscritto un accordo integrativo con le OO. SS.   nel quale è stabilito che la somma individuata come risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 sarà utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento alle iniziative a sostegno del reddito previste dal vigente CCNL di comparto.

In particolare, l'iniziativa consisterà in un contributo una tantum, diretto alla generalità del personale, il quale sarà liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti cui si applica il succitato accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo familiare. Il contributo sarà finanziato con risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto che, per definizione, non hanno natura retributiva.

Ciò posto, l'istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile, ai fini IRPEF, al detto contributo.

Soluzione delle Entrate

La soluzione delle Entrate è negativa.

Normalmente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», tra cui i buoni pasto (art. 51, comma. 2, lett. c), TUIR).

Tuttavia, il contributo una tantum in esame, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto e, di conseguenza, è imponibile ai fini fiscali.

In aggiunta, il suddetto contributo in denaro non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare, escluse dal reddito in ragione della loro valenza sociale come indicato nella lett. f) del comma 2 dell’art.  51, TUIR, né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste.

Il contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, deve concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, il quale sancisce il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.