Diritto

Proroga regime impatriati: natura perentoria del termine di versamento


Con le Risposte a interpelli 12 luglio 2022, nn. 371 e 372, l’Agenzia delle Entrate si è  espressa in merito alla possibilità di proroga del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, così come prevista dall'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), ed ha precisato che il lavoratore rientrato in Italia non può fruire della proroga del regime fiscale agevolato riconosciuto ai c.d. impatriati (art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 34/2019) se non adempie nei termini al versamento di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’ultimo periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione e non può nemmeno sanare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso.

Le fattispecie

Con interpello n. 371/2022, un cittadino laureato e con tre figli si è rivolto all’Amministrazione per sapere se poteva rinnovare l'agevolazione dopo la scadenza del termine previsto per versare il 5% del reddito prodotto in Italia nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Con interpello n. 372/2022, l’istante, cittadino italiano che ha già fruito del regime speciale da gennaio 2015 a dicembre 2020, non essendo venuto a conoscenza del termine indicato dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 60353 del 2021, per l'esercizio dell'opzione di fruizione dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio, chiede di sapere se i termini indicati nel Provvedimento fossero da intendersi quali termini di decadenza per l'esercizio dell'opzione.

Soluzione delle Entrate

Con le questioni sottoposte all’esito dell’Agenzia delle Entrate, si tratta della possibilità di estendere il beneficio del regime rimpatriati per un ulteriore quinquennio in presenza di requisiti legati alla presenza di un figlio minorenne o alla proprietà di un’unità immobiliare residenziale, concessa, in base al Provvedimento Agenzia delle Entrate  n. 60353/2021, ai seguenti soggetti:

- che siano stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell’UE;

- che abbiano trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019;

- che siano beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

Nella risposta l’Agenzia Entrate evidenzia come in base al Provvedimento  n. 60353/2021 l’opzione di cui all’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019 (legge n. 58/2019) è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia “oggetto dell’agevolazione” e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un’apposita richiesta scritta.

Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

I casi esaminati dalle risposte hanno ad oggetto persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 fino al 31 dicembre 2020, senza però effettuare il versamento di cui trattasi entro il termine transitorio del 30 agosto 2021.

In entrambe le fattispecie la questione attiene alla possibilità di accedere all’opzione per l’estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia Entrate evidenzia come, secondo le richiamate disposizioni, l’opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento dell’imposta di ingresso nei termini previsti.

Traendo le conclusioni, con le risposte in esame le Entrate ritengono che tale mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso  all’istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In altri termini, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31 dicembre 2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30 agosto 2021 non possono accedere all’estensione temporale del regime per l’ulteriore quinquennio.

I documenti in esame confermano la natura opzionale della possibilità di estendere il regime, la quale, peraltro, emerge dallo stesso disposto dell’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019, nonché dal Provvedimento n. 60353/2021, riconoscendone l’accesso solo a fronte di un comportamento attivo da parte del contribuente.

Si ribadisce, quindi, la natura opzionale della possibilità di estendere il regime speciale, riconoscendone, però, l’accesso solo a fronte di un comportamento attivo da parte del contribuente.

Inoltre, il termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime degli impatriati ha natura perentoria.