Fisco

Trasporti di beni in transito non imponibili IVA se resi al titolare del regime


Le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano del trattamento di non imponibilità IVA a condizione che siano rese nei confronti del titolare del regime di transito.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 370 dell’11 luglio 2022, avente per oggetto il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto di beni relative a due distinti trasferimenti di proprietà, di cui il primo avviene dal fornitore extra-UE all’istante, che è soggetto passivo IVA stabilito in Italia, mentre il secondo tra l’istante e un suo cliente extra-UE.

Il trasporto è commissionato dall’istante e i beni in questione dovrebbero sostare, nel periodo compreso tra i due trasferimenti di proprietà, in un deposito doganale situato in Italia, di cui l’istate intende acquisire la disponibilità.

Premesso che il trasporto di beni nei rapporti “B2B” costituisce una prestazione generica ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, con applicazione del principio di territorialità basato sul luogo di stabilimento del committente, il successivo art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 qualifica come servizio internazionale o connesso agli scambi internazionali, non imponibile IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea.

La nozione di “bene in transito” non è definita dalla disposizione in argomento perché ripresa da disposizioni doganali, ma – come specificato dall’Agenzia – il bene custodito in un deposito doganale può essere oggetto di transito se non è mai venuta meno la natura di bene “allo stato estero”, la cui cessione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è custodito in un magazzino doganale oppure è in regime di transito.

Qualora fosse riconosciuto che i beni acquistati e venduti dell’istante siano “beni in transito”, per considerare i relativi trasporti come non imponibili ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, l’istante dovrebbe essere il titolare del regime di transito.

L’ultimo comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, inserito dall’art. 5-septies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, prevede, infatti, che la non imponibilità non si applica ai servizi di trasporto resi a soggetti diversi, tra gli altri, dal titolare del regime di transito.

In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, oltre alla corretta individuazione dei beni oggetto del trasporto come “beni in transito”, ai fini della non imponibilità è necessario che sussista un ulteriore requisito, cioè che l’istante sia il titolare del regime di transito.