Agevolazioni

Fondo perduto ristoranti 2022. Modalità e termini per ottenerlo


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, il Decreto del 29 aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero del turismo e il MEF, che definisce i criteri e le modalità di erogazione del Contributo a fondo perduto previsto in favore delle imprese del settore della ristorazione dall’art. 1 commi 17 bis e 17 quinquies del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233.


Beneficiari in dettaglio

Le risorse sono riservate all'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:

  • risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1-ter,  comma  1, del decreto-legge n. 73  del  2021,  secondo  quanto  previsto  dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
  • che svolgono, quale attivita' prevalente, come comunicata  con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.  35  del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,  una delle attivita' individuate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 56.10 - Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile; 56.21  -  Fornitura  di  pasti  preparati  (catering  per eventi);  56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.
     

Agevolazione concedibile

Il contributo è riconosciuto nel  medesimo  quadro della disciplina europea in materia di aiuti di  Stato  di  cui  alla Sezione 3.1  del  Temporary  Framework,  ovvero,  successivamente  al periodo di  vigenza  dello  stesso,  ai  sensi  e  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto stabilisce che a seguito della ripartizione delle risorse di  cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,  l’Agenzia delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere  sulla  dotazione aggiuntiva di cui all'art.  3 a favore  delle  imprese  individuate dall'art. 4, sulla base di analoghe modalità. In particolare:

  1. il  70  (settanta)  per  cento  delle  predette  risorse   è ugualmente ripartito tra tutte le imprese beneficiarie;
  2. il 20 (venti) per cento delle medesime risorse  e'  ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla  lettera  a), tra tutte le imprese beneficiarie che  presentano  un  ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);
  3. il  restante  10  (dieci)  per  cento  e'  ripartito,  in  via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere  a)  e  b), tra le imprese beneficiarie che  presentano  un  ammontare  dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

Il contributo non concorre  alla formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446.

Il contributo verrà versato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento  diretto  sul  conto  corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza  di  accesso unitamente all'importo spettante ai sensi  del  decreto  30  dicembre 2021.

Per l'assegnazione del contributo valgono le medesime procedure individuate dal decreto 30 dicembre 2021.
A tal fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà essere adeguato, considerando le nuove previsioni del decreto ministeriale in esame, resta comunque ferma la presentazione di un'unica istanza per l'accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente decreto.

Il decreto rammenta che i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi  di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.