Fondo perduto ristoranti 2022. Modalità e termini per ottenerlo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, il Decreto del 29 aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero del turismo e il MEF, che definisce i criteri e le modalità di erogazione del Contributo a fondo perduto previsto in favore delle imprese del settore della ristorazione dall’art. 1 commi 17 bis e 17 quinquies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Beneficiari in dettaglio
Le risorse sono riservate all'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:
- risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
- che svolgono, quale attivita' prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attivita' individuate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 56.10 - Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile; 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Agevolazione concedibile
Il contributo è riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Il decreto stabilisce che a seguito della ripartizione delle risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, l’Agenzia delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva di cui all'art. 3 a favore delle imprese individuate dall'art. 4, sulla base di analoghe modalità. In particolare:
- il 70 (settanta) per cento delle predette risorse è ugualmente ripartito tra tutte le imprese beneficiarie;
- il 20 (venti) per cento delle medesime risorse e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);
- il restante 10 (dieci) per cento e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il contributo verrà versato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso unitamente all'importo spettante ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.
Per l'assegnazione del contributo valgono le medesime procedure individuate dal decreto 30 dicembre 2021.
A tal fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà essere adeguato, considerando le nuove previsioni del decreto ministeriale in esame, resta comunque ferma la presentazione di un'unica istanza per l'accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente decreto.
Il decreto rammenta che i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.