Restituzione Aiuti di Stato. I nuovi codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 35 del 5 luglio 2022, ha istituito due specifici codici tributo per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti di Stato ricevuti, eccedenti i limiti dei massimali stabiliti dalla Commissione dell’Unione Europea e il versamento dei relativi interessi.
Nel quadro della fruizione degli aiuti di Stato, al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli importi erogati - in conformità alle soglie previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”, della Commissione europea del 19 marzo 2020 “C(2020) 1863 final” (Temporary framework) - è stato emanato, come è noto, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (DM) dell’11 dicembre 2021, il quale all’articolo 4 ha previsto che, in caso di erogazione di somme eccedenti i massimali stabiliti, l’importo dell’aiuto non spettante può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 sono stati definiti i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti, in caso di superamento dei massimali stabiliti.
Nell’autodichiarazione, è opportuno evidenziare, devono essere indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire, comprensivi degli interessi da recupero da calcolare, come già accennato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Per la concreta attuazione della restituzione spontanea degli importi eccedenti e relativi interessi, con la Risoluzione n.35/E del 5 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici tributo da indicare nel Modello F24 ELIDE:
“8174” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
“8175” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i riportati codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa riportato nella “Tabella Aiuti” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary framework;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esame (8174 - 8175);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.